Lo Smart Working è un fenomeno di interesse internazionale, presente, seppur in numerosi Paesi europei, con caratteristiche di diffusione e modalità di regolazione molto diversificate, in quanto risentono delle diverse caratteristiche in termini di cultura, diffusione delle tecnologie e legislazione del lavoro.
La Gran Bretagna è il primo Paese ad aver introdotto una specifica legge in merito: approvata nel 2014, la Flexible Working Regulation prevede che tutti i dipendenti con anzianità di servizio almeno pari a 26 settimane, abbiano il diritto di richiedere forme di flessibilità che i datori di lavoro possono rifiutare solo adducendo fondate motivazioni. Tali richieste possono riguardare ad esempio il Job sharing (la possibilità che più soggetti condividano un unico posto di lavoro), il lavoro da casa, il part time, la settimana di lavoro compressa, o orari flessibili individuali.
Nei Paesi Bassi dal 2016 è in vigore il Flexible Working Act che, sul modello inglese, sancisce e regolamenta il diritto dei lavoratori a richiedere forme di flessibilità negli orari e luoghi di lavoro. In Francia si è puntato a rendere flessibile il telelavoro con una serie di decreti culminati nella riforma della Loi Travail del 31/8/2017. L’introduzione del telelavoro non richiede più modifiche del contratto di lavoro, ma può essere definita ad hoc attraverso un accordo scritto o orale tra il datore di lavoro e il dipendente.
In Germania, sulla spinta del piano Industrie 4.0, il Ministero Federale tedesco del Lavoro ha pubblicato il documento Arbeiten 4.0 che raccomanda l’introduzione di modelli di flessibilità volti ad accompagnare la trasformazione digitale del mercato del lavoro.
In Belgio, pur non essendoci specifiche normative, si è diffuso il concetto di New Ways of Working che prevede l’adozione di nuove pratiche di lavoro che consentono di aumentare la motivazione, la soddisfazione e la produttività dei lavoratori della conoscenza. Le leve considerate sono il layout degli uffici, le tecnologie abilitanti e i comportamenti delle persone.
Per quanto riguarda l’Italia la definizione di Smart Working, contenuta nella Legge n°81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto. Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento economico e normativo rispetto ai colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali. A partire dal 15 novembre 2017, le aziende sottoscrittrici di accordi individuali di Smart Working possono procedere al loro invio attraverso una apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Anche il Parlamento Europeo si è espresso a favore con la Risoluzione del 13 settembre 2016, dichiarando di sostenere lo Smart Working (principio generale n°48). La risoluzione mette in evidenza i benefici sociali affermando l’importanza dell’equilibrio tra lavoro e vita privata per sostenere il rilancio demografico, preservare i sistemi di sicurezza sociale e promuovere il benessere e lo sviluppo delle persone e della società nel suo insieme.