Con una circolare congiunta, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’ANPAL forniscono chiarimenti in merito all’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l’impiego da parte dei cittadini non comunitari richiedenti e titolari di protezione internazionale.
La circolare riguarda, in particolare, il requisito della “residenza”, previsto, dall’articolo 11, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 150/2015.
Offrendo una ricognizione della normativa vigente rispetto alla materia, si specifica che per i richiedenti/titolari di protezione internazionale ospitati nei centri e nelle strutture di accoglienza (legittimati a svolgere attività lavorativa trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di asilo), il centro o la struttura di accoglienza rappresentano luogo di dimora abituale ai fini dell’iscrizione anagrafica.