di Tiziano Menduto* |
Nel 2011 è stata istituita la Commissione per gli Interpelli prevista dall’articolo 12 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (D.Lgs. 81/2008). Una Commissione che, rispondendo ai quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, fornisce utili criteri interpretativi che hanno una funzione direttiva per l’esercizio delle attività di vigilanza. Proprio in relazione all’importante funzione di questa Commissione riportiamo alcune informazioni su tre recenti Interpelli pubblicati nei mesi di maggio e giugno 2018.
Interpello n. 3/2018 del 16 maggio 2018
Nel mese di maggio la Commissione Interpelli ha fornito un parere sull’applicazione, e in che misura, dell’art. 3 del Testo Unico nei confronti dei dipendenti della Polizia Locale. Possono essere incardinati nelle Forze ‘destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica’. La Commissione indica che il d.lgs. n. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio e, pertanto, riguarda anche l’attività svolta dagli appartenenti alla Polizia Locale alla quale si applicano altresì le disposizioni previste dall’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, qualora l’attività comporti – con riferimento alla legge n. 65/1986 – lo svolgimento di ‘compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica’.
Interpello n. 4/2018 del 14 giugno 2018
L’Interpello ha risposto a quesiti sull’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro. In questo caso è applicabile l’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008 o il Decreto va applicato interamente ‘con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso’? In risposta la Commissione precisa che per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola – lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni.
Interpello n. 5/2018 del 14 giugno 2018
L’Interpello si sofferma sull’organizzazione, sul modulo di condotta per i treni merci a un solo macchinista e sull’utilizzo di alcuni “dispositivi vigilanti”. Nella risposta la Commissione fa riferimento a un precedente interpello del 2016 in cui si indica che l’obbligo di portare soccorso qualificato nel più breve tempo possibile per ciascun punto della rete ferroviaria può comprendere anche possibili modifiche al modello organizzativo scelto dall’azienda. Infine la Commissione – che non si esprime in merito alle caratteristiche di una specifica tipologia di strumento di controllo – segnala che il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi, deve porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo.
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