di Tiziano Menduto* |
Non c’è dubbio che la formazione alla sicurezza sia uno dei pilastri più importanti su cui si regge ogni politica di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di ogni altro attore della sicurezza aziendale. Tuttavia, perché la formazione possa effettivamente incidere sui comportamenti dei lavoratori, deve essere una formazione non solo qualitativamente valida e rigorosa a livello di contenuti, ma anche coinvolgente, innovativa e sufficientemente flessibile per venire incontro alle esigenze di operatori e aziende.
« L’accordo in sede di conferenza stato/regioni per la formazione
dei lavoratori prevede di favorire metodologie di apprendimento innovative,
anche in modalità e-learning e con ricorso a linguaggi multimediali »
D’altronde lo stesso Accordo in sede di Conferenza Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti – secondo quanto indicato dall’articolo 37 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) – prevede di favorire, dove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l’impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali ed esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti. Non è dunque un caso se in questi anni si è assistito sempre più – a livello normativo regionale e nazionale – a una continua valorizzazione della formazione in modalità e-learning.
I corsi ammessi all’e-learning
Come deve essere predisposta ed erogata una formazione in modalità e-learning? E a quali lavoratori può essere rivolta? È bene ricordare, innanzitutto, che con modalità e-learning si fa riferimento a un modello formativo interattivo attuato attraverso una piattaforma informatica online che si differenzia dalla “formazione a distanza” che avviene passivamente senza l’appoggio di tutor o docenti e con ridotti o inesistenti sistemi di tracciamento della formazione. Per rispondere alle domande possiamo fare riferimento in particolare a un Accordo, sempre in sede di Conferenza Stato/Regioni, risalente al 7 luglio del 2016. L’Accordo precisa che la modalità e-learning per i corsi in materia di salute e sicurezza è da ritenersi valida solo se “espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva” e riporta una tabella con indicazioni sulla possibilità di utilizzo dell’e-learning. Questi, in breve, i corsi ammessi:
• la formazione di base per Rspp e Aspp (Modulo A dei 3 previsti: A, B, C);
• la formazione generale per i lavoratori;
• la formazione specifica per i lavoratori (in attività a basso rischio);
• la formazione dei preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
• la formazione dei dirigenti;
• la formazione dei datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
• i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
• progetti formativi sperimentali regionali (ad esempio per la formazione specifica
dei lavoratori e dei preposti).
Senza dimenticare, con riferimento a quanto contenuto in altre normative, il possibile utilizzo della modalità e-learning per alcune parti della formazione degli operatori addetti all’utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro o l’utilizzo dell’e-learning per la formazione Ecm (Educazione continua in medicina) in ambito sanitario. È poi in via di definizione l’erogabilità della formazione in modalità e-learning per Rls (deve essere definita dalla contrattazione collettiva, alcuni contratti già la prevedono) e addetti antincendio e al Primo Soccorso (deve essere definita da specifici decreti ancora da emanare). Infine la formazione specifica in e-learning per le attività a basso rischio può anche essere erogata a lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto che non operino neanche saltuariamente nei reparti produttivi.
Le modalità dell’e-learning
Su come debba essere poi predisposta una formazione in modalità e-learning si può fare riferimento al nuovo Allegato II dell’Accordo del 2016 relativo ai requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione in modalità e-learning. Allegato che segnala i vari profili di competenze (responsabile/coordinatore del corso, tutor, sviluppatore della piattaforma), la documentazione da erogare e i requisiti qualitativi necessari. Si indica, ad esempio, che il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning detto Lms (Learning management system) in grado di monitorare e di certificare lo svolgimento e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente; la partecipazione attiva del discente; la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata; la tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects; la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente; le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche in modalità e-learning. E ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale Scorm (Shareable content object reference model) o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma Lms utilizzata. In definitiva, la normativa ha fornito recentemente non solo nuovi strumenti di riordino della formazione in e-learning, ma anche veri e propri requisiti qualitativi per trasformare la formazione on-line, laddove progettata e costruita con contenuti adeguati ai rischi da prevenire, in una formazione interattiva, rigorosa nella sua somministrazione e adattabile alle esigenze di aziende e lavoratori.
* Articolo realizzato in collaborazione con PuntoSicuro, dal 1999 il primo quotidiano online sulla sicurezza (www.puntosicuro.it)