Linee guida su intermediazione e sfruttamento del lavoro

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sfruttamento del lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni al personale ispettivo per l’attivazione e lo svolgimento di iniziative di vigilanza in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Le linee guida “rappresentano un mero contributo alle attività di indagine svolte dal personale ispettivo che, in ogni caso, dovrà tenere preliminarmente conto delle eventuali diverse indicazioni fornite dalle competenti Procure della Repubblica”. Sebbene il reato è spesso associato alle attività svolte in agricoltura – si legge – lo stesso è riscontrabile anche in ambiti diversi. Sempre più frequenti, infatti, comportamenti riconducibili alla fattispecie di reato di cui all’art. 603 bis c.p. nell’ambito di attività di servizi esercitate da talune imprese che realizzano forme di intermediazione illecita lucrando su un abbattimento abnorme dei costi del lavoro a danno dei lavoratori o degli Istituti previdenziali. Non è poi escluso che ipotesi di sfruttamento possano essere realizzate nell’ambito di una “associazione per delinquere” (art. 416 c.p.) o, addirittura, nell’ambito di “associazioni di tipo mafioso anche straniere” (art. 416 bis).

Le figure di incriminazione

L’ispettorato ricorda innanzitutto che la riformulazione del citato art. 603 bis c.p. da parte della L. n.199/2016 ha previsto due distinte figure di incriminazione:
•    quella dell’intermediazione illecita, che  persegue  chiunque “recluta” manodopera  allo  scopo  di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
•    quella dello sfruttamento lavorativo, con cui si punisce penalmente chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche  mediante la  citata attività di intermediazione,  sottoponendo  i  lavoratori  a  condizioni  di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Inoltre, ribadisce che con la L. n. 199/2016 vengono anche introdotte misure di carattere patrimoniale, considerato che i reati in questione producono vantaggi economici. Le linee guida, dunque, dopo aver analizzato gli elementi della fattispecie dello sfruttamento con le relative aggravanti speciali, si concentrano poi sulle modalità di svolgimento dell’attività investigativa che deve garantire una corretta acquisizione dei relativi elementi di prova.

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