Quale ruolo per i Fondi Interprofessionali nelle politiche attive?

I Fondi Interprofessionali, dedicati al finanziamento della formazione continua dei lavoratori, ultimo baluardo delle politiche attive, sono stati chiamati in causa nell’ultimo documento di Economia e Finanza su reddito di cittadinanza e pensioni. Il punto di vista degli esperti sul ruolo che devono e possono avere nell’attuale scenario.

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Fondi Clessidra con soldi

di Giovanni Galvan |

Ancora una volta i Fondi Interprofessionali sono stati citati da una legge sulle politiche passive. I veterani di questo settore non si stupiranno. Già nel 2009 con il D.Lgs. 2 i Fondi erano stati chiamati a supplire alla mancanza di risorse per i cassintegrati, mentre ancora il D.Lgs. 148 del 2015 (il ben noto “Jobs Act”) li richiamava al sostegno del reddito nonché delle attività formative promosse dai Centri per l’Impiego per i disoccupati, in attesa che le Parti Sociali creassero appositi Fondi bilaterali di solidarietà anche in comparti che fino ad allora non li prevedevano contrattualmente. Cerchiamo ora quindi di esaminare gli scenari che possono scaturire dal dettato di legge del Documento di Economia e Finanza contenuto nel D.Lgs. 4 del 28 gennaio 2019 e nelle modifiche previste dal D.Lgs. 26 del 28 marzo 2019.

Tali scenari, al momento della stesura di questo articolo, appaiono ancora vaghi, sia per la mancanza di circolari attuative sia per le incertezze che attraversano le politiche governative nel periodo pre-elettorale delle Europee 2019. Questo a prescindere da quanto dichiarato dal Sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon, che ha assicurato a più riprese che non si metteranno ulteriormente le mani in tasca ai Fondi Interprofessionali. Ricordiamoci sempre che questi già garantiscono 120 milioni all’anno al Bilancio dello Stato.

La formazione per i non occupati

Nell’articolo 8 del D.Lgs 26 modificato, al comma 2 si legge che “Il Patto di formazione può essere altresì stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata – Stato / Regioni / Parti Sociali – di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto1997”. Per completare il quadro “Il Patto di formazione” nella prima parte del comma è invece riferito (in alternativa) a quello tra il disoccupato e l’Agenzia Formativa accreditata.

Ora andrebbe chiarito cosa può fare un Fondo Interprofessionale per stipulare un “Patto di formazione”. Infatti i Fondi non erogano formazione, ma le risorse per farla; questo implica quindi l’obbligatorio coinvolgimento di un Ente attuatore accreditato. Inoltre i vincoli dati per gli “specifici avvisi pubblici” costringono i Fondi a erogare i contributi in maniera competitiva, tramite Avvisi e graduatorie; quindi nell’eventuale erogazione del finanziamento per il “Patto di formazione” non sono certi né il budget né la tempistica.

Per risolvere il problema dell’utilizzo dei Fondi Interprofessionali per la formazione di categorie di lavoratori non occupati, cosa che nella legge istitutiva non era prevista, è stato inserito nel D.Lgs. 26 il nuovo articolo 11 bis che rivede proprio quella norma, indicando che “al comma 1 dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: “formazione professionale Continua” sono inserite le seguenti: “e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati”; b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: “I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all’articolo 8, comma 2,del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4”. Fin qui si parla di lavoratori disoccupati e inoccupati, nel quadro generale dei provvedimenti che riguardano il reddito di cittadinanza. Va sottolineato però che ai Fondi Interprofessionali è stato richiesto di supplire in parte alla mancanza di risorse relative alla formazione, ma non sono chiamati a sostenere il reddito di cittadinanza stesso.

La norma per “Quota 100”

I Fondi Interprofessionali tuttavia non sono fuori dal sostegno alle pensioni. Infatti l’articolo 22, già presente nella prima stesura del D.Lgs. 4 recita: “in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore, con l’obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l’erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall’articolo 26, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’opzione per l’accesso alla pensione quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021”

Traducendo, l’articolo stabilisce che sia pure provvisoriamente, “in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore” i Fondi Interprofessionali possono erogare (questa è nuova) anche assegni straordinari ai lavoratori di “quota 100”. Resta inoltre aperto il coinvolgimento del datore di lavoro a integrare il contributo quando si dice “ferma restando la modalità di finanziamento di cui all’articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.” I Fondi Interprofessionali sono coinvolti anche nella cosiddetta “Quota 94”, perché quest’anno i lavoratori potranno lasciare il lavoro con almeno 59 anni di età e 35 anni di contribuzione, sempre a fronte dell’impegno dell’azienda ad assumere nuovi lavoratori. Tali assegni straordinari possono essere erogati solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

I Fondi di Solidarietà

Come dicevamo, il coinvolgimento dei Fondi Interprofessionali è in teoria sussidiario rispetto all’attivazione dei Fondi di Solidarietà. Questi Fondi sono stati previsti nel “Jobs Act” per supportare sostanzialmente la Cassa Integrazione e rappresentano ancora un’area grigia del sistema di welfare italiano, anche perché sembrano non coprire ancora al 100% tutti i lavoratori. Certamente dopo anni di Cassa Integrazione in Deroga si è capito che questa rappresentava un sistema difficile da governare e da gestire e per questo motivo il Governo Renzi aveva deciso di sviluppare soggetti Bilaterali in grado di migliorare il controllo sul processo (molti Comparti hanno da tempo una Bilateralità in tal senso) e, in via sussidiaria, di creare un Fondo presso l’Inps per imprese e lavoratori esclusi sia dai sistemi bilaterali sia dagli altri strumenti per la Cig previsti nei contratti di lavoro. Con il Def 2019 i Fondi di solidarietà dovranno provvedere anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà.

Questi Fondi sono alimentati con ulteriori versamenti da parte dei datori di lavoro e, in qualche caso e in quota minore, da parte dei lavoratori.

I versamenti a questi Fondi sono stabiliti dai vari Decreti ministeriali di costituzione, previo accordo tra le Parti Sociali che concorrono al controllo dei Fondi tramite appositi Comitati di amministrazione. Le modalità di accesso a tali Fondi sono ancora sconosciute ai più (sicuramente ai lavoratori e alle imprese) anche se implicano un forte coinvolgimento da parte delle Parti Sociali.

A questi si aggiunge il Fondo di integrazione salariale, gestito sempre da Inps e previsto per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti di settori non coperti da Cig e che non hanno costituto fondi di solidarietà bilaterali.

Tale Fondo assicura il versamento del nuovo assegno di solidarietà per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti e del nuovo assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti. In tal caso l’assegno ordinario è garantito per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni.

Lo scenario possibile

Cerchiamo ora di capire quale può essere concretamente lo scenario. Va premesso che, come in passato, il legislatore usa la parola “possono” quando si riferisce al coinvolgimento dei Fondi Interprofessionali. E qui sembra di leggere una forte discrezionalità da parte delle Parti Sociali nell’impegnare o meno le risorse versate in origine per la formazione continua dei lavoratori occupati a favore di disoccupati o pensionati. Certamente il fatto che il legislatore abbia sentito il bisogno di coinvolgere i Fondi Interprofessionali la dice lunga sulla speranza di reperire velocemente risorse sufficienti per i Fondi di Solidarietà per coprire tutti i fabbisogni derivanti dal Def, specie per quanto riguarda “Quota 100”.

Il Patto di Formazione

Veniamo ora alla formazione dei disoccupati tramite il “Patto di formazione” in merito al quale non entriamo essendo tutto da definire. Ricordiamo solo che l’Anpal ha richiesto con la sua circolare n.1 del 2018 che tutte le erogazioni di contributi al di fuori dei Conti Formativi Aziendali, siano considerati Aiuti di Stato e che siano quindi rispettose dei criteri di obiettività e trasparenza richiesti. Di conseguenza i Fondi si sono attrezzati per gestirle tramite Avvisi pubblici a graduatoria, con valutazione di merito e relative graduatorie a punteggio, come peraltro ribadito anche dalla nuova normativa.

Le risorse dei Fondi, rispetto alla possibile platea degli utenti sono molto scarse. Non dimentichiamo che il gettito complessivo dei 21 Fondi Interprofessionali attivi è di circa 650 milioni all’anno, dei quali circa il 70% resta nei Conti Aziendali individuali delle grandi imprese. Quindi, se volessimo per assurdo sottrarre tutto il restante di circa 200 milioni (normalmente dedicato alle Pmi) per dedicarlo ai corsi per i disoccupati, ad oggi avremmo una disponibilità media di poco più di 150 euro a destinatario potenziale. Il che è circa 3 volte la disponibilità media dello 0,30% dei Fondi per lavoratore (cioè i noti 50 euro).

La gestione poi di centinaia di migliaia di “Patti di formazione” individuali sarebbe impegnativa e molto lenta, visti i vincoli burocratici imposti, e sicuramente riguarderebbe nei fatti ogni anno una quota residuale dei potenziali destinatari, risultando probabilmente solo una costosa goccia nel mare.

“Quota 100” e inferiori

Qui siamo veramente lontani dal mandato originario dei Fondi Interprofessionali e, a parte fornire risorse economiche, non riusciamo veramente a capire il ruolo, se non di tipo meramente finanziario, di questo tipo di Enti in questa partita. In ogni caso le già citate rigidità di funzionamento dei Fondi imposte dallo Stato stesso in questo caso possono contribuire a uno squilibrio molto serio nel trattamento dei lavoratori.

Infatti l’attivazione o meno dei Fondi a seconda dell’impresa e delle Parti Sociali rischia di negare parità di trattamento tra lavoratori che hanno maturato sulla carta gli stessi diritti. Le richieste comunque, se pure inferiori al previsto, sono già a marzo 2019 nell’ordine dei 100mila lavoratori e qui il numero complessivo è abbastanza difficile da prevedere, come pure l’entità delle risorse necessarie a sostenere tutta l’operazione.

Otto domande su Fondi e Def

Restano dunque tante domande, per ora senza risposta, rispetto al dettato di legge. Ci si consenta di elencare quelle che, a nostro avviso, sono le principali:

  1. In che misura le Parti Sociali “possono” decidere di contribuire a queste politiche e se siano in qualche modo obbligate a far partecipare i Fondi Interprofessionali da esse promossi.
  2. Quale sarà il ruolo delle Parti Sociali che promuovono Fondi Interprofessionali ma non partecipano alla gestione di un Fondo di Solidarietà, nonché delle imprese e dei lavoratori aderenti a Ccnl di quelle Parti Sociali.
  3. Se sia necessario e in che modalità cambiare gli Statuti dei Fondi Interprofessionali e i relativi Piani Operativi delle Attività a suo tempo depositati presso il Ministero del Lavoro.
  4. Come incidono su queste nuove gestioni i regolamenti sui Fondi Interprofessionali emessi in questi anni, in particolare la circolare Anpal 1/2018.
  5. Quale dovrà essere (se è previsto) il rapporto giuridico e organizzativo tra Fondi di Solidarietà (Bilaterali e Fis) e Fondi Interprofessionali (ad esempio il passaggio di dati sensibili).
  6. Quali criteri devono adottare i Fondi Interprofessionali per definire nel loro bilancio le quote di risorse per il “Patto di formazione” e per sostenere le Pensioni. Ad esempio quale rapporto c’è (se è previsto) tra il versato dello 0,30% del datore di lavoro e l’entità dei contributi che i pensionati possono chiedere e da quali capitoli i Fondi Interprofessionali possono (o devono) prendere le risorse per la formazione dei disoccupati (anche dai Conti Aziendali?).
  7. In che modalità i disoccupati possono stipulare il “Patto di formazione” direttamente (o indirettamente, ad esempio secondo il modello delle Doti Formative della Lombardia) con i Fondi Interprofessionali.
  8. In che modalità i lavoratori possono accedere al contributo per “Quota 100” e le altre agevolazioni per il prepensionamento finanziato dai Fondi Interprofessionali (ad esempio, gli accordi relativi devono essere fatti previa richiesta ai Fondi o si fanno e poi si attende la relativa disponibilità dei Fondi).

In attesa di avere risposte alle suddette domande, osserviamo che ancora una volta i Fondi sono citati come fonte di finanziamento “on demand” per politiche per le quali non sono stati concepiti. E non sono ormai una scorciatoia “veloce” di erogazione di risorse quando ormai veloci non sono, visti i lacci e lacciuoli imposti proprio dallo Stato in questi ultimi anni.

Ci auguriamo quindi che nei prossimi mesi giungano risposte chiare dal Governo e partano velocemente i Fondi di Solidarietà, lasciando i Fondi Interprofessionali a svolgere il loro ruolo, ovvero uno degli ultimi baluardi delle politiche attive del lavoro nel nostro Paese.


Leggi anche sull’argomento Fondi Interprofessionali le opinioni e i commenti dei professionisti di settore: 

• Fondi: un’attenta valutazione delle opportunità

• I Fondi e la riqualificazione dei disoccupati

• L’importanza delle scelte delle Parti Sociali


 

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