Malgrado l’assenza di vere modifiche in materia di razionalizzazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) continua, tuttavia, ad avere continui cambiamenti, piccole modifiche e correzioni, spesso dipendenti dal coordinamento con altre normative nazionali o europee.
La modifica della notifica preliminare
È il caso, ad esempio, della modifica all’articolo 99 (notifica preliminare) del Testo Unico. Modifica introdotta dalla Legge 1 dicembre 2018 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, il cosiddetto “Decreto Sicurezza” recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica. Con la modifica del Testo Unico, per la notifica preliminare – notifica che è trasmessa, ad esempio, in occasione dell’apertura di un nuovo cantiere edile – l’obbligo dell’invio al prefetto è ora limitato ai soli lavori pubblici. L’art. 99 indica che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, “trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competente la notifica preliminare (…), nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno”.
I dispositivi di protezione individuale
Un cambiamento dovuto, invece, all’adeguamento a normative europee è la modifica nel capo II del D.Lgs. 81/2008 degli articoli 74, commi 1 e 2, e 76, commi 1 e 2, in materia di dispositivi di protezione individuale. La modifica è ai sensi del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 2016/425.
Ora nell’articolo 74 (Definizioni) del D.Lgs. 81/2008 si intende per dispositivo di protezione individuale (Dpi) “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1, del regolamento UE n. 2016/425”.
E, ai fini del D.Lgs. 81/2008, “non costituiscono Dpi:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi”.
Riguardo poi ai requisiti dei Dpi, ora nell’art. 76 si specifica che i Dpi devono essere conformi alle norme di cui al regolamento UE n. 2016/425.
I cambiamenti nelle sanzioni
Altre variazioni, indirette, del D.Lgs. 81/2008 riguardano poi la materia sanzionatoria.
Segnaliamo brevemente, a questo proposito, che con la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) sono stati rivalutati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nella misura del 10%, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008. E le maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Gli ultimi interpelli
Infine un altro aspetto in evoluzione è l’applicazione del D.Lgs. 81/2008. La Commissione Interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, ha il compito di rispondere a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa fornendo criteri interpretativi che, se non creano direttamente un obbligo, hanno una funzione direttiva per l’esercizio delle attività di vigilanza. Ricordiamo, in conclusione e titolo esemplificativo, i primi tre interpelli del 2019:
• Interpello n. 1 del 31 gennaio 2019 sui corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e per Rspp e coordinatori per la sicurezza;
• Interpello n. 2 del 15 febbraio 2019 sull’applicazione della circolare per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto;
• Interpello n. 3 del 20 marzo 2019 sul numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell’aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza.
* Articolo di Tiziano Menduto realizzato in collaborazione con PuntoSicuro, dal 1999 il primo quotidiano online sulla sicurezza