Accordo su assistenza sanitaria e Rol nel settore del turismo

0
208
tazza-mariani turismo

Sistema Impresa con Fesica Confsal hanno disciplinato l’assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi. A decorrere dalla data dell’accordo sono obbligatoriamente iscritti al Fondo Fass tutti i lavoratori a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, compresi gli apprendisti e i quadri.

Per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi, con l’accordo del 25 settembre 2019, Sistema Impresa con Fesica-Confsal e l’assistenza di Confsal, in conformità a quanto previsto dal Ccnl e dall’Accordo interconfederale del 25 gennaio 2019 di costituzione del Fondo Fass hanno disciplinato l’assistenza sanitaria integrativa.

L’assistenza sanitaria integrativa

Con l’accordo interconfederale 25 gennaio 2019 le Parti avevano costituito il fondo di assistenza sanitaria integrativa Fass, rimandando la disciplina e la quantificazione della contribuzione ai singoli CC.CC.NN.l.

A decorrere dal 25 settembre 2019 sono obbligatoriamente iscritti al Fass tutti i lavoratori a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, compresi gli apprendisti ed i quadri. Il versamento dei contributi decorre dal 1° gennaio 2019, con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.

Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo obbligatorio pari a € 12 mensili per iscritto (€ 10 a carico azienda e € 2 a carico lavoratore), anche in caso di part time, comprensivo del contributo per la promozione dell’assistenza sanitaria di categoria. Dal mese successivo al 25 settembre 2019, l’azienda che ometta il versamento dei contributi è tenuta ad erogare al lavoratore un E.d.r. non assorbibile pari ad € 16,00, per 14 mensilità, che rientra negli elementi della retribuzione.

L’azienda che omette il versamento di quote e contributi è responsabile verso i lavoratori delle perdite delle relative prestazioni sanitarie. La corresponsione di indennità sostitutive non la esonera dell’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie. In sede di prima iscrizione, le aziende devono versare una quota “una tantum” pari a € 30 per lavoratore.

La riduzione dell’orario di lavoro

Ai lavoratori assunti dopo il 1° settembre 2019 saranno riconosciute 32 ore di rol per i primi 2 anni e ulteriori 36 ore di rol (38 ore negli stabilimenti balneari) per i successivi 2 anni. Decorsi 4 anni saranno riconosciute le ore di rol in misura intera.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here