Anche se oggi lo scenario politico è molto cambiato rispetto alla prima metà del 2019, non possiamo ignorare che ancora una volta i Fondi Interprofessionali sono stati citati da una legge sulle politiche passive.
Già nel 2009 con il D.Lgs. 2 erano stati chiamati a supplire alla mancanza di risorse per i cassintegrati, mentre ancora il D.Lgs. 148 del 2015, il Jobs Act, li richiamava al sostegno del reddito nonché delle attività formative promosse dai Centri per l’Impiego per i disoccupati, in attesa che le Parti Sociali creassero appositi Fondi bilaterali di solidarietà anche in comparti che fino ad allora non li prevedevano contrattualmente. Non dimentichiamo inoltre che i Fondi garantiscono da anni 120 milioni all’anno al Bilancio dello Stato.Cerchiamo quindi di esaminare gli scenari che possono scaturire dal dettato di legge del D.Lgs. 4 del 28/1/19 e del successivo D.Lgs. 26 del 28/3/19.
La formazione per i non occupati
Nell’articolo 8 del D.Lgs. 26 modificato, al comma 2 “Il Patto di formazione” è invece (in alternativa) a quello tra il disoccupato e l’Agenzia Formativa accreditata. Ora andrebbe chiarito il ruolo di un Fondo nella stipula di un “Patto di formazione”. Infatti i Fondi non erogano formazione e questo implica quindi l’obbligatorio coinvolgimento di un Ente attuatore accreditato. Inoltre, i vincoli dati per gli “specifici avvisi pubblici” costringono i Fondi a erogare i tramite Avvisi; quindi per il finanziamento di un “Patto di formazione” non sono certi né il budget né la tempistica. Per risolvere il problema dell’utilizzo dei Fondi per la formazione di categorie di lavoratori non occupati è stato inserito nel D.Lgs. 26 il nuovo art.11bis che inserisce tra i destinatari “dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale” “soggetti disoccupati o inoccupati” e introducendo “piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione” . Va sottolineato però che i Fondi suppliscono così alla mancanza di risorse relative alla formazione, ma non sostengono il reddito di cittadinanza stesso.
La norma per “Quota 100”
I Fondi sostengono anche le pensioni. Infatti l’articolo 22 stabilisce che, “in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore”, i Fondi possono erogare assegni straordinari ai lavoratori di “quota 100”. Resta inoltre aperto il coinvolgimento del datore di lavoro a integrare il contributo. I Fondi sono coinvolti anche nella cosiddetta “Quota 94”, perché quest’anno i lavoratori potranno lasciare il lavoro con almeno 59 anni di età e 35 anni di contribuzione, a fronte dell’impegno dell’azienda ad assumere nuovi lavoratori. Tali assegni straordinari possono essere erogati solo in presenza di accordi collettivi.
I Fondi di Solidarietà
Il coinvolgimento dei Fondi è sussidiario rispetto all’attivazione dei Fondi di Solidarietà, previsti nel “Jobs Act” per supportare la Cassa Integrazione ma che non sembrano coprire ancora il 100% dei lavoratori.
Dopo anni di Cassa Integrazione in Deroga, sistema difficile da governare, il Governo Renzi aveva deciso di sviluppare soggetti Bilaterali in grado gestire il processo e, in via sussidiaria, di creare un Fondo presso l’Inps per imprese e lavoratori esclusi sia dai sistemi bilaterali sia dagli altri strumenti per la Cig. Con il Def 2019 i Fondi di solidarietà dovranno provvedere anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili ai precedenti.
Questi Fondi sono alimentati con ulteriori versamenti da parte dei datori di lavoro e, in qualche caso e in quota minore, da parte dei lavoratori. Le modalità di accesso sono ancora sconosciute ai più anche se implicano un forte coinvolgimento delle Parti Sociali. A questi si aggiunge il Fondo di integrazione salariale, gestito sempre da Inps e previsto per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti di settori non coperti da Cig e che non hanno costituto fondi di solidarietà bilaterali.
Lo scenario possibile
Come in passato, il legislatore usa la parola “possono” quando si riferisce al coinvolgimento dei Fondi Interprofessionali. E qui sembra di leggere una forte discrezionalità da parte delle Parti Sociali nell’impegnare o meno le risorse versate in origine per la formazione continua dei lavoratori occupati a favore di disoccupati o pensionati.
Certamente, il fatto che il legislatore abbia sentito il bisogno di coinvolgere i Fondi Interprofessionali la dice lunga sulla speranza di reperire velocemente risorse sufficienti per i Fondi di Solidarietà per coprire tutti i fabbisogni derivanti dal Def, specie per quanto riguarda “Quota 100”.
Il Patto di Formazione
Il “Patto di formazione” è ancora tutto da definire. Va tenuto presente che l’Anpal ha richiesto con la sua circolare 1/2018 che tutte le erogazioni di contributi al di fuori dei Conti Formativi Aziendali, siano considerati Aiuti di Stato e che siano quindi rispettose dei criteri di obiettività e trasparenza richiesti. Di conseguenza i Fondi si sono attrezzati per gestirle tramite Avvisi pubblici a graduatoria, con valutazione di merito e relative graduatorie a punteggio.
Le risorse dei Fondi però, rispetto alla possibile platea degli utenti sono molto scarse. Non dimentichiamo che il gettito complessivo Fondi Interprofessionali attivi è di meno di 700 milioni all’anno, dei quali circa il 70% resta nei Conti Aziendali delle grandi imprese. Quindi, se volessimo per assurdo sottrarre tutto il restante di circa 200 milioni (normalmente dedicato alle Pmi) per dedicarlo ai corsi per i disoccupati, ad oggi avremmo una disponibilità media di poco più di 150 euro a destinatario potenziale. Il che è circa 3 volte la disponibilità media dello 0,30% dei Fondi per lavoratore (cioè i noti 50 euro).
La gestione poi di centinaia di migliaia di “Patti di formazione” individuali sarebbe impegnativa e molto lenta, visti i vincoli burocratici, e riguarderebbe nei fatti una quota residuale dei potenziali destinatari.
Quota 100 e inferiori
Qui siamo veramente lontani dal mandato originario dei Fondi e, a parte fornire risorse economiche, non riusciamo veramente a capire il ruolo, se non di tipo meramente finanziario, di questo tipo di Enti in questa partita.
In ogni caso le già citate rigidità di funzionamento dei Fondi imposte dallo Stato stesso, in questo caso possono contribuire a uno squilibrio molto serio nel trattamento dei lavoratori. Infatti, l’attivazione dei Fondi a seconda dell’impresa e delle Parti Sociali rischia di negare parità di trattamento tra lavoratori che hanno maturato sulla carta gli stessi diritti. Le richieste, comunque, se pure inferiori al previsto, sono già a marzo 2019 nell’ordine dei 100mila lavoratori.
L’ultimo baluardo delle politiche attive
Restano dunque tante domande, per ora senza risposta. Mentre attendiamo, osserviamo che ancora una volta i Fondi sono citati come fonte di finanziamento “on demand” per politiche per le quali non sono stati concepiti. E non sono ormai una scorciatoia “veloce” di erogazione di risorse quando ormai veloci non sono, visti i vincoli imposti proprio dallo Stato in questi ultimi anni.
Ci auguriamo quindi che nei prossimi mesi giungano risposte chiare dal Governo e partano velocemente i Fondi di Solidarietà, lasciando i Fondi Interprofessionali a svolgere il loro ruolo, ovvero uno degli ultimi baluardi delle politiche attive del lavoro nel nostro Paese.
8 domande su Fondi e Def
1. In che misura le Parti Sociali “possono” decidere di contribuire a queste politiche? Sono in qualche modo obbligate a far partecipare i Fondi da esse promossi?
2. Quale sarà il ruolo delle Parti Sociali che promuovono i Fondi ma non partecipano alla gestione di un Fondo di Solidarietà, nonché delle imprese e dei lavoratori aderenti a Ccnl di quelle Parti Sociali?
3. È necessario, e in che modalità, cambiare gli Statuti dei Fondi e i relativi Piani Operativi delle Attività a suo tempo depositati presso il Ministero del Lavoro?
4. Come incidono su queste nuove gestioni i regolamenti sui Fondi emessi in questi anni, in particolare la circolare Anpal 1/2018?
5. Quale dovrà essere (se è previsto) il rapporto giuridico e organizzativo tra Fondi di Solidarietà e Fondi Interprofessionali
(ad esempio il passaggio di dati sensibili)?
6. Quali criteri devono adottare i Fondi per definire nel loro bilancio le quote di risorse per il “Patto di formazione” e per sostenere le Pensioni? Ad esempio quale rapporto c’è (se è previsto) tra il versato dello 0,30% del datore di lavoro e l’entità dei contributi che i pensionati possono chiedere e da quali capitoli i Fondi possono (o devono) prendere le risorse per la formazione dei disoccupati?
7. In che modalità i disoccupati possono stipulare il “Patto di formazione”? Direttamente con i Fondi o indirettamente (ad esempio secondo il modello delle Doti Formative della Lombardia)?
8. In che modalità i lavoratori possono accedere al contributo per “Quota 100” e alle altre agevolazioni per il prepensionamento finanziato dai Fondi? Gli accordi relativi devono essere fatti previa richiesta ai Fondi o si fanno e poi si attende la relativa disponibilità dei Fondi?