I servizi offerti per la pensione
Per il lavoratore è possibile scegliere se trasformare il versamento del Tfr (o di eventuali altri importi extra versati volontariamente) in una pensione integrativa da riscuotere assieme a quella Inps (o simile) non appena ne siano maturati i requisiti di legge, oppure, ma solo a certe condizioni, in una cifra unica a fine rapporto.
In entrambi i casi, quanto versato sarà integrato dagli interessi maturati sugli investimenti effettuati dal Fondo. È comunque possibile trasferire il versato da un certo Fondo ad un altro, nel caso si cambi comparto di lavoro. Per quanto riguarda le regole di gestione, queste possono variare leggermente da Fondo a Fondo, per cui di seguito riportiamo una serie di esempi, che vanno poi verificati sulla base di ogni singolo regolamento.
Tipologia di rendita | A puro titolo di esempio possiamo indicarne alcuni tipi.
- Vitalizia immediata, rivalutabile a premio unico (rendita semplice) | Pagamento immediato di una rendita per tutta in vita. Si estingue con il decesso.
- Vitalizia immediata certa, rivalutabile a premio unico | Pagamento immediato per un periodo quinquennale o decennale, di una rendita certa. Se l’iscritto è deceduto viene pagata ai beneficiari o agli eredi. Trascorso questo periodo, la rendita diviene vitalizia, ma si estingue se l’aderente è deceduto.
- Reversibile immediata, rivalutabile a premio unico | Pagamento immediato di una rendita finché l’aderente è in vita. In caso di decesso, l’importo (tutto o una parte) viene pagato al beneficiario designato (reversionario). La rendita si estingue con il decesso del beneficiario.
- Vitalizia immediata, con restituzione del montante residuale, rivalutabile a premio unico | Pagamento immediato di una rendita all’aderente finché è in vita. Al momento del suo decesso viene versato il capitale residuo ai beneficiari o, se mancano, agli eredi.
- Vitalizia immediata a premio unico, rivalutabile con maggiorazione in caso di non autosufficienza | Pagamento immediato di una rendita rivalutabile, anche certa o reversibile, all’aderente finché è in vita. Si estingue con il suo decesso. In caso di non autosufficienza dell’assicurato, si può aggiungere l’importo di un’ulteriore rendita vitalizia immediata annua anticipata rivalutabile di importo pari all’importo della rendita assicurata in caso di vita. L’erogazione di questa seconda rendita termina al decesso dell’assicurato, non è reversibile né pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell’assicurato.
Possibili attività | Vediamo ora cosa si può fare durante il periodo di versamento.
- Anticipazione | Esistono motivi di urgenza e straordinarietà per recuperare, almeno in parte, le cifre versate prima del pensionamento, quali spese mediche urgenti, acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé e per i figli, o altre esigenze particolari previste dai singoli regolamenti. Tali importi comunque possono essere reintegrati in qualsiasi momento da parte del lavoratore.
- Riscatto | Per accedere all’intero importo (integrazioni comprese) maturato prima della scadenza naturale della pensione, normalmente sono previste le seguenti condizioni: cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un certo periodo di tempo (di solito tra i 12 e i 48 mesi); mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; decesso dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare; cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un certo periodo di tempo (tipicamente superiore a 48 mesi); invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro (tipicamente a meno di un terzo); dimissioni, licenziamento, cambio di attività.
- Rita | La Rendita integrativa temporanea anticipata permette di poter accedere, in anticipo, a parte o a tutta la somma accumulata. Le condizioni sono simili a quelle del Riscatto: cessazione dell’attività lavorativa; almeno 20 anni di contributi versati nei regimi obbligatori di appartenenza; almeno 5 anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari; raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa. Nel caso in cui alla cessazione dell’attività lavorativa segua un periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi, la Rita potrà essere richiesta con un anticipo di 10 anni rispetto all’età per la pensione di vecchiaia. La parte di somma che il lavoratore decide di richiedere attraverso la Rita verrà mantenuta nel Fondo e continuerà a produrre rendimenti. Sulla parte della somma accumulata nel Fondo non utilizzata per la Rita, si mantiene il diritto alla prestazione finale, ossia alla pensione integrativa al raggiungimento dei requisiti.
I vantaggi per lavoratori e imprese
I vantaggi della previdenza complementare sono, in prima battuta, quelli legati al suo principale obiettivo: la prestazione di previdenza complementare va infatti a completare i trattamenti di primo pilastro contribuendo ad assicurare ai soggetti interessati “mezzi adeguati alle (…) esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.
In un momento storico in cui la sostenibilità del “welfare state” ha determinato plurime riforme in materia previdenziale e assistenziale, la necessità di un’integrazione privata, che consenta di mantenere un adeguato tenore di vita a seguito di specifiche situazioni, è diventata sempre più stringente.
Inoltre, la previdenza complementare presenta alcuni vantaggi anche di natura prettamente fiscale: i contributi versati a un fondo di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo entro un plafond massimo di 5.164,52 euro; le somme così dedotte sono poi tassate in fase di prestazione con un’aliquota sostitutiva più vantaggiosa rispetto all’Irpef ordinaria e anche rispetto all’imposizione separata che verrebbe applicata al Tfr lasciato in azienda ed erogato dal datore di lavoro. Il versamento dei contributi alla previdenza complementare consente quindi un rinvio dell’imposta al momento della liquidazione delle prestazioni da parte del fondo pensione con una sostanziale differenza in meglio tra l’aliquota di deduzione e l’aliquota di tassazione.
Da ultimo, per le adesioni di tipo “collettivo” è da sottolineare il vantaggio economico derivante dal diritto al “contributo datoriale”, un contributo che, come si diceva, il datore di lavoro è tenuto a versare al fondo pensione (in presenza del versamento dell’analogo contributo da parte del lavoratore) e che altrimenti non potrebbe essere erogato al dipendente.
I FONDI PENSIONE E IL WELFARE AZIENDALE I Fondi Pensione rappresentano oggi uno degli strumenti più utili che possono comporre il Welfare Aziendale. In particolare, sono uno strumento che copre alcuni bisogni tipici dei lavoratori tra i quali, prioritariamente, il bisogno previdenziale, la necessità di andare a integrare la prestazione pensionistica erogata dallo Stato che in alcuni casi potrebbe non essere sufficiente ad assicurare un tenore di vita pari a quello sostenuto durante la vita lavorativa. Il Fondo Pensione interviene anche come strumento di sostegno al reddito in determinati casi specifici quali la perdita del lavoro, l’invalidità o, attraverso le anticipazioni, la necessità di acquistare la prima casa, di affrontare spese sanitarie straordinarie o altre spese non meglio definite. |
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