La pandemia da Coronavirus ha, purtroppo, modificato in maniera rilevante le nostre abitudini e le diverse misure anti contagio messe in campo dall’Esecutivo attraverso numerosi decreti, volte a limitare il più possibile la diffusione del virus, hanno implicato una ridotta mobilità e l’impossibilità di svolgere numerose attività che in precedenza venivano effettuate esclusivamente in presenza.
Ciò nonostante, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, pur avendo almeno nelle prime fasi di diffusione del virus allentato per ovvie ragioni di sicurezza e opportunità i normali controlli di propria competenza, ha sviluppato una serie di accorgimenti che da una parte hanno garantito in maniera efficace l’erogazione del servizio all’utenza senza alcuna interruzione, dall’altra si sono, almeno in parte, rivelate delle opportunità di modernizzazione nei rapporti con il pubblico, di snellimento, in alcuni casi, delle procedure, con risparmio di tempo e di costi per la Pubblica Amministrazione ma anche per lo stesso cittadino.
Le richieste di tutela all’Ispettorato
Il primo tassello è stato posto con la diffusione di un apposito modello diffuso sul sito istituzionale, riservato alle richieste di intervento, ossia una vera e propria denuncia presentata dal lavoratore, volta a richiedere tutela all’Ispettorato del Lavoro relativamente al proprio rapporto lavorativo sotto il profilo previdenziale, assicurativo e retributivo.
Di norma la raccolta delle denunce avveniva direttamente presso l’Ispettorato territoriale davanti a un funzionario. Con il modello presentato l’Inl ha così aperto alla possibilità di far pervenire ugualmente le istanze di tutela dei lavoratori attraverso un percorso guidato, una serie di domande e campi da riempire che consentono al lavoratore di orientarsi al meglio e di fornire nel modo più dettagliato possibile all’Ispettorato tutti gli elementi che possono consentire al personale ispettivo di dare corso alla richiesta proveniente dal lavoratore.
Più in particolare, lo stesso potrà segnalare svariate problematiche afferenti il proprio rapporto di lavoro. Si pensi al lavoro sommerso, a mancati pagamenti delle retribuzioni, a prestazioni di lavoro straordinario non retribuite e registrate in busta paga, a mancati riposi o concessioni di ferie e in generale problematiche afferenti l’orario di lavoro. Per garantire l’autenticità della denuncia l’Inl richiede la contestuale trasmissione della carta di identità del denunciante, il quale oltre a identificare compiutamente il datore di lavoro interessato, potrà allegare ogni documento utile a supportare quanto segnalato.
La convalida delle dimissioni
Poco dopo la “telematizzazione” delle richieste di intervento, l’Ispettorato ha esteso la possibilità di richiedere da remoto anche l’accesso al servizio di convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri e padri nonché quelle rese per motivi di matrimonio, le quali, come previsto dal D.Lgs. 151/2001 sono soggette a tale procedura proprio per verificare, attraverso un approfondito colloquio tra un funzionario e il lavoratore in questione, che la volontà di dimettersi di tali particolari categorie di soggetti, in una fase delicata della loro vita, come quella di essere genitori, anche adottivi, di minori di 3 anni, non sia in qualche modo indotta direttamente o indirettamente dal datore di lavoro ma risulti del tutto genuina e reale.
Anche in questo caso, proprio per limitare al massimo gli spostamenti delle persone e la copresenza negli uffici, l’Inl ha previsto una nuova modalità, sempre attraverso un modello on-line, che contiene tutte le informazioni che, di norma, vengono richieste alla lavoratrice e al lavoratore in fase di convalida.
In particolare, nella dichiarazione il soggetto, oltre alle generalità e ai dati identificativi del proprio datore di lavoro, dovrà rappresentare la propria volontà di dimettersi senza costrizione alcuna o per giusta causa o di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro, specificandone, altresì, il motivo, scegliendolo tra quelli previsti nella modulistica. In linea generale parliamo di circostanze che comprovano e giustificano la volontà di dimettersi, quali ad esempio, il passaggio ad altra azienda o la difficoltà a conciliare il lavoro con la cura della prole per mancato accoglimento al nido o assenza di parenti di supporto ovvero, ancora, per l’elevata incidenza dei costi di assistenza al neonato, quali asili nido o baby sitter.
Sulla scorta delle notizie raccolte, valutata la genuinità delle dimissioni, automaticamente l’ufficio provvede alla convalida e alla trasmissione telematica del provvedimento alle parti interessate.
Il meccanismo dello scambio di documentazione direttamente on-line è stato, altresì, percorso anche in relazione ad altri provvedimenti di competenza dell’Inl, come ad esempio, quelle relativi ai contratti a tempo determinato in deroga assistita, ossia quelli stipulati presso l’Ispettorato del Lavoro che comportano una durata superiore al termine massimo legale di 24 mesi o quello maggiore previsto dalla contrattazione collettiva.
Le attività di natura conciliativa
Accanto al sistema della digitalizzazione di alcune istanze rivolte agli uffici, l’Inl ha percorso la parallela strada delle attività da remoto, servendosi delle piattaforme di videoconferenza che si sono sempre più diffuse ai tempi del lockdown e dello Smart Working.
In tal senso, con l’avvio della cosiddetta fase due e con le progressive aperture, l’Ispettorato, sempre in ottica di limitare al massimo gli spostamenti e soprattutto la presenza di più soggetti, ha delineato delle modalità alternative a quelle ordinarie che, se accolte dai soggetti interessati, permettono agli stessi di compiere alcune procedure direttamente da remoto, senza doversi materialmente recare presso gli uffici dell’Ispettorato, ma collegandosi attraverso le citate piattaforme di videoconferenza.
Più precisamente, parliamo delle attività di natura conciliativa, previste sia dall’articolo 410 c.p.c e dall’articolo 7 della L. 604/1966 per i licenziamenti e dagli articoli 11 e 12 del D.l- gs. n. 124/2004 per le conciliazioni monocratiche. Nel dettaglio il sistema prevede un invito alla conciliazione, contenente la data della riunione e le condizioni di partecipazione, la richiesta di fornire i documenti di identità di tutte le parti, la necessità di dichiarare, ai sensi dell’articolo 46 del Dpr 445/2000, il possesso dei poteri di rappresentanza di chi interviene per conto dell’impresa, ovvero della necessità di allegare la procura speciale del rappresentante del lavoratore o qualsiasi altro documento ritenuto necessario.
Se le parti aderiscono all’invito dovranno dotarsi di stampante e scanner. L’Itl competente, ricevuta la dichiarazione di adesione alla conciliazione in videoconferenza nonché indirizzo mail da utilizzare per la riunione telematica, provvede concretamente ad attivare la convocazione, servendosi della piattaforma e a trasmettere il relativo link, mediante il quale le parti potranno accedere via web alla riunione nel giorno ed all’ora stabiliti. Avviata la riunione da “remoto”, con divieto di registrazione della stessa, il funzionario verifica l’identità delle parti, servendosi della documentazione già trasmessa.
Nel corso della riunione ciascuna parte potrà confrontarsi separatamente con i soggetti che la assistono, per le opportune valutazioni del caso e al termine viene redatto apposito verbale. In caso di esito positivo, il verbale dovrà essere sottoscritto in modo autografo da ciascuna parte, che provvederà a stamparlo, firmarlo, scansionarlo e trasmetterlo all’altra per la firma di competenza. Il verbale sarà poi inviato anche all’Itl per la firma definitiva del funzionario conciliatore.
Gli originali dei verbali sottoscritti dalle parti dovranno, comunque, pervenire all’Ufficio per il deposito in Tribunale e per essere acquisiti al fascicolo. Diversamente, in caso di mancato accordo il verbale che dovrà dare atto dell’impossibilità di addivenire a una soluzione, sarà firmato dal solo funzionario conciliatore. Procedura del tutto analoga è stata, poi, prevista anche per le audizioni, ossia l’incontro che la parte, destinataria di un verbale sanzionatorio, entro 30 giorni dalla contestazione, può chiedere avanti al funzionario del contenzioso per esporre nuovi elementi, finalizzati, evidentemente, all’archiviazione della pratica e, quindi, all’annullamento o rimodulazione delle sanzioni comminate.
Anche in questo caso la via, sempre alternativa, è quella della piattaforma di videoconferenza con redazione finale del verbale, sottoscritto questa volta unicamente dal funzionario e successivamente trasmesso alla e-mail o Pec indicata dal soggetto interessato.
*Mario Pagano è un componente del Centro Studi Attività Ispettiva dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le considerazioni espresse nell’articolo sono frutto esclusivo dell’opinione dell’autore e non impegnano l’amministrazione di appartenenza.