di Giovanni Galvan |
Con 730 milioni di euro disponibili per il biennio 2020-2021, è nato finalmente a inizio novembre il Fondo Nuove Competenze previsto dal Dpcm dello scorso maggio, che tra i vari strumenti di rilancio post Covid, prevedeva l’attivazione di un Fondo, da costituire presso l’Anpal, con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale Spao (Sistemi Politiche Attive per l’Occupazione).
Il Fondo serve a finanziare percorsi formativi che si svolgano durante una parte dell’orario di lavoro e che derivino da intese tra le Parti Sociali sulla rimodulazione dell’orario stesso per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa. Le relative attività di formazione e riqualificazione possono essere sviluppate per un massimo di 250 ore per ciascun lavoratore.
Si tratta un’iniziativa fortemente voluta dalla Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, che si pone come alternativa alla Cassa Integrazione Guadagni, perché le ore di formazione sono totalmente a carico dallo Stato e viene salvaguardato il reddito del lavoratore.
Cosa finanzia il Fondo
Il Fondo copre esclusivamente gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali. A tale Fondo potranno destinare una quota delle risorse disponibili nell’ambito dei rispettivi bilanci e previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori attivato presso l’Inps.
Il contributo per l’attività formativa è a carico dell’azienda oppure può essere oggetto di cofinanziamento di risorse da parte dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, nonché, per le specifiche finalità, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o costituire un cofinanziamento di interventi finanziati con le risorse sopra richiamate.
Cosa bisogna fare
Preliminarmente alla richiesta, va stipulato tra imprese e rappresentanti dei lavoratori un accordo collettivo da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, che deve prevedere i progetti formativi, il numero di lavoratori coinvolti nell’intervento e la quantità di ore (comprese nell’orario di lavoro) da destinare a percorsi formativi.
Gli accordi devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016. Gli accordi possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.
Una volta stipulato l’accordo, le imprese devono fare domanda di contributo ad Anpal, dove la richiesta verrà valutata “a sportello”, secondo il mero ordine cronologico di presentazione. L’erogazione del contributo avrà cadenza trimestrale per il tramite di Inps nei limiti dell’importo massimo riconosciuto. In coerenza con gli indirizzi italiani e comunitari in materia di innalzamento dei livelli di competenze degli adulti, il progetto deve dare evidenza:
- modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
- modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale;
- modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione.
Cosa deve fare l’Anpal
Entro 90 giorni dall’approvazione dell’istanza da parte dell’Anpal le imprese dovranno concludere i percorsi formativi. Il limite temporale si allunga a 120 giorni se sono coinvolti anche i Fondi Interprofessionali. È previsto che Anpal entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto, ovvero in teoria entro i primi di novembre 2020, pubblichi sul proprio sito internet istituzionale un Avviso che definisca termini e modalità per la presentazione delle istanze, nonché i requisiti per l’approvazione delle stesse.
L’Anpal, sentita la Regione interessata dal progetto, provvederà a valutare l’istanza di contributo in termini di conformità formale e sostanziale ai requisiti previsti dal decreto. La valutazione delle istanze di contributo avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione e, previa valutazione da parte dell’Agenzia dei requisiti previsti, verrà successivamente comunicata all’impresa la regolarità e conformità della stessa.
A ogni istanza di contributo, riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione, è allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze con l’individuazione degli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore, degli oneri, della modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata, che può anche protrarsi oltre il 31 dicembre 2020 a condizione che il percorso di apprendimento abbia avuto inizio entro la medesima data. In esito alla verifica di conformità dell’istanza di contributo, l’Anpal, tenuto conto di quanto comunicato dall’azienda e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, determina l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali.
Tale importo, in fase di consuntivazione finale, potrà essere rideterminato in riduzione per cause di impossibilità sopravvenuta alla partecipazione agli interventi proposti. L’erogazione del contributo avviene con cadenza trimestrale per il tramite di Inps nei limiti dell’importo massimo riconosciuto e comunicato da Anpal e in ragione della natura delle componenti del contributo medesimo.
Il ruolo degli Enti di Formazione
Sono definiti come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori, i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove sia previsto dall’accordo collettivo, purché dimostri il possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento dei progetti.
Il ruolo dei Fondi Interprofessionali e degli altri Enti
I Fondi Interprofessionali possono partecipare al Fondo Nuove Competenze, anche a seguito dell’approvazione dell’istanza di contributo presentata dalle imprese da parte di Anpal, attraverso il finanziamento di attività formative su Conto Formazione Aziendale o attraverso la pubblicazione di Avvisi (ad esempio il Conto Sistema).
Nel caso in cui le imprese accedano al Fondo Nuovo Competenze per il tramite di avvisi su conto sistema, il Fondo Interprofessionale può presentare istanza cumulativa di accesso al Fondo Nuove Competenze, in nome e per conto delle imprese aderenti, il cui personale è destinatario delle attività formative. Le modalità di partecipazione dei Fondi si possono applicare al Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori. Alla realizzazione degli interventi possono partecipare anche le Regioni tramite i Programmi operativi nazionali e regionali del Fondo sociale europeo.
Qualche considerazione
Fin qui l’enunciato della normativa, ma certamente il successo dell’iniziativa dipende molto dai regolamenti e strumenti che Anpal operativamente metterà a disposizione delle imprese e degli Enti di formazione. Si registra inoltre una certa preoccupazione sulla tempistica, in quanto le imprese dovranno attivare gli accordi (che hanno spesso tempi imprevedibili) entro il 31 dicembre, quando il Decreto è di metà ottobre, inoltre dal testo sembra desumersi che sempre entro fine anno dovrebbero iniziare anche le attività formative e non si capisce come questo possa avvenire in attesa dell’approvazione da parte di Anpal sui cui tempi ovviamente non c’è chiarezza. Si prevede un dicembre molto caldo in proposito, oltre al fatto che l’opportunità sarà sicuramente colta da numero molto basso di imprese, visti i tempi ristrettissimi.
Va inoltre verificato in quali tempi l’Agenzia sarà in grado di pubblicare le graduatorie dei progetti finanziati. Altro elemento che lascia perplessi è il sostanziale “click-day” al quale si assisterà al momento dell’apertura dello sportello telematico. Questa procedura rappresenta quanto di più incerto e inaffidabile si possa prevedere.
Altro dubbio è rappresentato dalla certificazione delle competenze, citata all’art. 2 (“anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4”), che pochi Enti possono garantire, anche qui il regolamento Anpal dovrà chiarire. Il modello a cui si ispira il Fondo è quello di legare più saldamente gli interventi di politica passiva con quelli di politica attiva (tentativo in corso da anni ma con scarso successo – vedasi il Reddito di Cittadinanza, navigator ecc, ma per questo forse si poteva lavorare con strumenti già esistenti. Infatti questa operazione che va di fatto a duplicarsi con iniziative simili che già sono in capo ai Fondi dal 2009, quando il D.Lgs 2/09 metteva i Fondi in grado di erogare anche la formazione ai cassintegrati, arrivando addirittura al sostegno al reddito. Inoltre si vengono a distogliere ulteriori risorse a questi Fondi, già tassati dallo Stato dal 2014 con un prelievo fisso di 120 milioni l’anno sulle spettanze dello 0,30, che corrispondono grosso modo al 20% del totale attuale. Ricordiamo inoltre che su tale importo non vi è nessun vincolo di legge per lo Stato a utilizzarlo per Politiche Attive o Passive del Lavoro e non ne è ben chiaro il suo utilizzo.
Nulla da eccepire sul fatto che ci si possa accordare per utilizzare l’orario di lavoro per riqualificare i lavoratori, ma ci sembra che questa mobilitazione di risorse avrebbe meritato una riflessione più approfondita, anche con le Parti Sociali, sugli strumenti di finanziamento già disponibili, che vanno potenziati e non ulteriormente indeboliti o peggio messi in ulteriore concorrenza tra di loro.