Quando l’esperienza Covid insegna

La pandemia ha messo in luce che la tutela della salute dei lavoratori si fonda sì sulle misure prevenzionistiche, ma anche sulla valorizzazione di alcune figure e sul ruolo delle parti sociali, e ha anche messo in risalto la necessità di promuovere una visione olistica della sorveglianza sanitaria.

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di Tiziano Menduto* |

L’emergenza Covid-19 non ha solo conseguenze sanitarie sulla popolazione, ma anche ripercussioni su diversi aspetti correlati alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Non parliamo, in questo caso, dei contagi da Covid-19 sul lavoro segnalati all’Inail, ma delle conseguenze sulla normativa, sui diversi attori della sicurezza e sulla gestione degli adempimenti prevenzionistici.

Per approfondire questo tema abbiamo rivolto qualche domanda all’avvocato Maria Giovannone, Professore Aggregato di Diritto del Mercato del Lavoro, Università Roma Tre. Riportiamo una breve sintesi delle sue risposte, che possono aiutarci a comprendere non solo l’impatto, ma anche gli insegnamenti, le indicazioni che l’emergenza ci può fornire per migliorare nel futuro la prevenzione di infortuni e malattie professionali.

La produzione normativa emergenziale ha cercato in questi mesi di bilanciare diversi valori costituzionali. Con quali esiti?

La copiosa produzione normativa e regolamentare, avviatasi nel nostro Paese per fronteggiare gli effetti sanitari, sociali, economici e lavoristici della Pandemia da Covid-19, mira al bilanciamento di più valori costituzionali, quali: salute, libertà personale, libertà di circolazione, libertà di iniziativa economica privata, diritto al lavoro e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ma il bilanciamento tra i valori in gioco non è cosa semplice e, a qualunque scelta induca il decisore politico, il margine di errore operativo è molto alto, ancor più quello di incongruenze tecnico-giuridiche, che facilmente si annidano nell’affastellamento di “norme o strumenti para-normativi dell’emergenza”, che poco o male si coordinano con l’impianto dell’ordinamento generale.

Tale bilanciamento attinge alle sensibilità sociali, morali e giuridiche più profonde e il suo risultato pratico integra un cosiddetto “testo unico dell’emergenza”, fatto di regole speciali che si succedono nel tempo in modo rapido.

I provvedimenti emanati hanno inciso inevitabilmente sulle consuete regole di funzionamento del mercato del lavoro e della gestione dei rapporti di lavoro, sullo sfondo dell’evoluzione già in atto dei suoi modelli di organizzazione. In tal senso, uno strumento che ha assunto una spiccata funzione emergenziale è stato il lavoro agile. Di fatti, durante il periodo pandemico, si è assistito ad una mutata ratio di impiego del lavoro agile che, da strumento innovativo di welfare aziendale per l’incremento della produttività e il migliore equilibrio vita-lavoro, è stato convertito in un incredibile strumento per il migliore bilanciamento tra principi e diritti costituzionali di supremo valore, quali salute pubblica, sicurezza sul lavoro e conservazione del posto di lavoro.

Cosa ci può insegnare la pandemia in termini di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori?

La pandemia ha messo in luce che la tutela della salute dei lavoratori, nella sua accezione più ampia, si fonda sì sulle misure prevenzionistiche nei luoghi di lavoro, ma anche su una diversa visione delle stesse e sulla valorizzazione di alcune figure prevenzionistiche e del ruolo delle parti sociali. In questi termini, l’esperienza dell’emergenza ha ad esempio messo in risalto la necessità di promuovere una visione olistica della sorveglianza sanitaria, e non meramente burocratica, in cui la collaborazione proattiva del medico competente, quale “consulente globale” del datore di lavoro, potrebbe essere di grande ausilio all’efficace gestione della sicurezza in azienda, specialmente in riferimento ai lavoratori “fragili”.

La pandemia ha poi messo in evidenza la centralità delle trattative negoziali per la ricerca di soluzioni condivise a problematiche articolate, come quelle relative al rischio-contagio. Valorizzando una virtuosa governance pubblico-privata, il fondamentale ruolo integrativo dei protocolli condivisi tra le parti sociali potrebbe essere preso da esempio per la negoziazione di intese specificamente dedicate alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il dialogo sociale rappresenta da sempre un incentivo a migliorare le condizioni di lavoro, e lo stesso D.Lgs. n.81/2008 assegna un ruolo significativo alle parti sociali, chiamate a partecipare, insieme ai soggetti istituzionali, al sistema di promozione di salute e sicurezza.

Inoltre, la questione giuridica della responsabilità dei datori di lavoro pubblici e privati, per il contagio da Covid-19, ha rinnovato l’esigenza di una riflessione su una problematica già insita da tempo nel sistema. Ci si chiede, infatti, se sia possibile apporre confini certi alla responsabilità del datore di lavoro, soprattutto a fronte di rischi atipici, e se conseguentemente si possa delineare un sistema chiaro di prevenzione e di governance (possibilmente pubblico-privato) del rischio, che consenta all’imprenditore, di concerto con l’istituzione pubblica e con il coinvolgimento dei lavoratori, di delimitare ex ante i confini della responsabilità personale (nonché di quella dei suoi diretti ausiliari), a fronte dell’autorità ispettiva e di quella giudiziaria. Di questo delicato tema si è occupato l’art. 29-bis del decreto liquidità, convertito con l. 5 giugno 2020, n. 40, che pur non integrando una vera e propria ipotesi di “scudo penale” per il datore di lavoro, costituisce – con tutti i suoi limiti e le problematiche interpretative suscitate – un primo tentativo di mitigazione ex ante della responsabilità personale datoriale.

In questo caso, come negli altri evidenziati, l’emergenza pandemica potrà essere un utile spunto perché il legislatore torni a occuparsi della disciplina normativa in materia di salute e sicurezza, migliorando l’efficacia delle attività di tutela e di prevenzione nei luoghi di lavoro anche, ma non solo, con riferimento ai rischi nuovi, emergenti e difficilmente prevedibili e contenibili.


* Articolo realizzato in collaborazione con PuntoSicuro, dal 1999 il primo quotidiano on-line sulla sicurezza (www.puntosicuro.it)

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