Certificazione competenze: un piccolo passo avanti

Il recente provvedimento rafforza tutte quelle iniziative regolamentari che vogliano dare un senso compiuto alla formazione, soprattutto professionale, in termini di qualificazione dell’allievo e della sua conseguente occupabilità.

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certificazione delle competenze

di Giovanni Galvan |

In questi anni, sia da queste pagine, sia con molti altri interventi miei e di tanti colleghi del settore, abbiamo invocato a gran voce un sistema nazionale di certificazione delle competenze, che rendesse finalmente oggettivo il lavoro dei formatori, anche per quanto riguarda i contributi erogati da Stato, Regioni e Fondi Interprofessionali.

Senza dimenticare le ricadute importantissime per le altre Politiche Attive del Lavoro, quali ad esempio l’orientamento e il collocamento (basati anche sul Libretto Formativo del lavoratore), il sistema scolastico, anche in funzione della validità dei percorsi scuola–lavoro, e quanto potrà cambiare in termini professionalizzanti per il Terzo Settore. Il 18 gennaio 2021 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021 riportante le “Linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze”. Si tratta dunque di un grande passo in avanti, per il quale tutti gli Enti pubblici “titolari” dovranno seguire le stesse regole per verificare che un dato percorso formativo da essi erogato o finanziato sia valido per una specifica certificazione delle competenze acquisite dagli allievi.

Gli Enti Pubblici titolari

Per “Ente pubblico titolare” si intendono amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome. Questi Enti sono titolari, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari: il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario; le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell’ambito delle rispettive competenze; il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto; il Ministero dello Sviluppo Economico e le altre autorità competenti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sostanzialmente anche altri Ministeri a seconda dei casi – ad esempio Sanità per le professioni mediche), in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni.

Le certificazioni a cui ci si riferisce devono essere quelle indicate dalle Linee Guida del QNQ – Quadro Nazionale delle Qualificazioni, ai sensi del Decreto Interministeriale dell’8 gennaio 2018. Tra gli elementi più significativi è l’obbligo per gli Enti Pubblici di assicurare il rispetto degli standard minimi di processo, di attestazione e di sistema e dei livelli essenziali delle prestazioni, così come articolati nelle linee guida allegate al DM. Questi Enti devono adeguarsi alla normativa del Decreto Interministeriale entro il gennaio del 2023.

Gli Enti di formazione titolati

Un ruolo fondamentale è svolto dagli “Enti Titolati”, che in molti casi sono proprio gli Enti di formazione accreditati presso la P.A. Infatti, come Ente Titolato è definito un soggetto, pubblico o privato, comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o “accreditato dall’Ente Pubblico Titolare”, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e vali- dazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità dei rispettivi Enti Pubblici Titolari.

Gli Enti Certificatori Titolati presso le P.A. Titolari possono validare e certificare esclusivamente le competenze di cui si compongono le qualificazioni inserite nei repertori dei rispettivi Enti Pubblici Titolari delle certificazioni (Ministeri, Regioni, Scuole ecc.) ricompresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, fatti salvi eventuali accordi tra gli stessi Enti Pubblici Titolari.

I crediti formativi

Secondo la legge, le competenze così certificate possono costituire un credito per i cittadini che le conseguono e dovrebbero essere riportate sul sempre atteso Libretto Formativo, che dovrebbe accompagnare ogni cittadino nel suo percorso di lavoro.

Molto importante è il comma dove viene definita finalmente la “portabilità” delle competenze certificate da un dato Ente Titolato (ad esempio un Ente accreditato in una certa Regione), secondo le norme di un Ente Titolare (ad esempio la Regione di accreditamento dell’Ente) verso un altro Ente Titolare (ad esempio un’altra Regione), purché considerate corrispondenti nell’ambito del repertorio nazionale. Tuttavia questi passaggi, anche per il conseguimento di crediti, sono valutati solo su richiesta della persona e questo complica di molto il tutto; speriamo che apposite convenzioni tra Regioni risolvano ex ante e non on-demand la questione.

Le qualificazioni delle professioni regolamentate sono escluse dal campo di applicazione dei servizi di certificazione delle competenze per gli Enti Titolari delle suddette qualificazioni (ad esempio gli Ordini professionali) a cui è data la facoltà di disciplinarne l’applicazione in coerenza con le normative di settore e previa intesa in Conferenza Stato-regio- ni o, ove consentito, attraverso l’adozione di appositi accordi in Conferenza unificata o Conferenza Stato-regioni. Questo anche per determinare eventuali equi- valenze delle qualificazioni o di esonero dal percorso formativo e dall’esame. Per questa parte non è prevista la scadenza del gennaio 2023.

A che punto siamo?

Nella descrizione tecnica del provvedimento legislativo ci fermiamo qui, in quanto negli Allegati approfondisce molti aspetti tecnici della certificazione e delle relative modalità, che devono essere adottati dagli Enti Titolati anche nel controllo degli accreditamenti degli Enti Titolari. Dal punto di vista generale comunque nulla di particolarmente nuovo, mentre viene confermata la possibilità di procedere a certificazioni utilizzando strumenti di comunicazione a distanza, tramite una corretta identificazione dell’allievo.

Una questione importante è invece cosa cambia nella gestione dei processi formativi finanziati, specie dai Fondi Interprofessionali.

Certamente il provvedimento rafforza tutte quelle iniziative regolamentari che vogliano dare un senso compiuto alla formazione, soprattutto professionale, in termini di qualificazione dell’allievo e, di conseguenza, del suo valore sul mercato del lavoro, corrispondente alla sua occupabilità.

Il problema dei profili di competenze a cui riferire i corsi finanziati, che dovrebbero essere presenti nel QNQ e che ancora, in parte significativa, sono assenti o appena abbozzati, rimane. Tuttavia la “portabilità” (con tutti i limiti del caso) risolve una parte delle problematiche di trasferimento delle qualifiche tra Regioni, un elemento che impedisce da molto tempo di avere un sistema unico (ed equo) di qualificazione a cui i Fondi Interprofessionali, in quanto Enti di natura nazionale, hanno sempre avuto difficoltà a riferirsi anche nella valutazione delle proposte formative.

Resta dunque da capire se e quando Anpal, che già nel 2018 ha richiesto una progettazione “per competenze e conoscenze” conforme di fatto all’impostazione del QNQ, recepirà la normativa e inizierà a richiedere ai Fondi Interprofessionali norme più stringenti sull’inserimento dei profili del QNQ nei Piani finanziati, nonché sulle modalità di certificazione delle competenze e sulla eventuale premialità od obbligatorietà. Ci aspettiamo però che questo abbia conseguenze con i criteri di valutazione, ma anche sui criteri di assegnazione delle risorse, e che negli eventuali nuovi regolamenti i costi dell’accreditamento come Enti Titolati e quelli stessi della Certificazione vengano tenuti nel debito conto, aprendo anche all’ampliamento dello strumento del “Voucher”, molto flessibile e adatto a tutte le imprese.

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