Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nel 2022 e finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore, i datori di lavoro continuano a usufruire degli incentivi stabiliti dall’art. 32 del Decreto legislativo n. 150/2015.
La Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio anno 2018) ne ha previsto l’estensione per gli anni successivi, ovvero:
- sgravio del pagamento dei contributi della NASPI dell’ 1,31% di cui all’art. 42 co. 6, lett. f, del D.Lgs. 81/2015;
- cancellazione del contributo integrativo dello 0,30% ex art. 25 L. 845/1978 per i Fondi Interprofessionali;
- abolizione del contributo previsto dall’art. 2 co. 31 e 32 L. 92/2012 a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento dell’apprendista (cd. ticket di licenziamento).
Nuove aliquote per l’apprendistato
Per l’annualità 2022, inoltre, per le imprese con requisiti dimensionali pari o inferiori a 9 dipendenti l’aliquota imponibile inerente i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto sia pari a zero art. 1 co. 645 L. 234/2021). Per le aziende superiori ai 9 dipendenti, invece, l’aliquota imponibile è pari al 5% per l’intera durata del rapporto di apprendistato (art. 32, co. 1 lett. b) D. lgs 150/2015).
L’aliquota è calcolata sulla retribuzione effettivamente erogata all’apprendista (Interpello Mlps 22/2016). L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. Per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo anno, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% (art. 15 bis, co. 12 DL 137/2020, conv. in Legge 18 dicembre 2020, n. 176). In questo ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’ 1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.
Sotto il profilo fiscale, il costo degli apprendisti viene escluso dalla base per il calcolo IRAP, ai sensi dell’art. 11, co. 1 lett. a) n.5 del D. lgs. n. 446/1997. Infine, in caso di prosecuzione del contratto di apprendistato in rapporto di lavoro subordinato a tutele crescenti è previsto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (ad esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) per un periodo massimo di 36 mesi.
Fermo restando il limite di importo pari a 3.000 euro su base annua, nel caso di assunzioni di allievi che entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di: alternanza pari ad almeno il 30% del monte ore previsto per le medesime attività (Legge n. 205/2017 art. 1, comma 108, lett. a) oppure periodi di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore (Legge n. 205/2017 art. 1, comma 108, lett. b).