Quando il lavoro è “agile”

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Lavoro agile: stessi diritti e doveri di sicurezza del lavoro normale?

Come si configura la sicurezza nell’ambito del lavoro agile?

La definizione di Smart Working contenuta nella Legge 81/2017, oltre a porre l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto, stabilisce che ai lavoratori agili venga garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie.

In tema di salute e sicurezza, quindi, lo smart worker è tutelato al pari del collega che lavora in sede. Le norme emergenziali degli ultimi due anni hanno imposto esplicitamente il rispetto della legge 81 del 2017 con due uniche deroghe (valide fino al 31 marzo 2022, ndr). Non occorre un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore circa la modalità di lavoro agile e l’informativa scritta sui rischi può essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall’Inail. La diffusione di questa modalità di lavoro nei due anni di pandemia ha alimentato anche un ampio confronto sul tema tra Ministero del Lavoro e Parti Sociali, che ha portato alla firma, il 7 dicembre scorso, di un “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”.

Cosa dice il protocollo del lavoro agile

Il documento, sottoscritto da oltre venti organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore privato, dedica al tema della salute e sicurezza gli articoli 6 e 7. Il protocollo stabilisce che ai lavoratori agili si applicano la “disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23 della L.81/2017” e gli obblighi di salute e sicurezza stabiliti dal Testo Unico del 2008 per le prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali. Si ribadisce anche l’obbligo di informativa. Stabilendo che il datore di lavoro fornisca al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale, “l’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”.

Ai lavoratori è fatto obbligo di “cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione di lavoro agile”. La prestazione, a sua volta, deve essere svolta “esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e per ragione dell’esigenza di riservatezza dei dati trattati”. Il datore di lavoro, infine, garantisce al lavoratore agile la copertura assicurativa Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, “anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge”.

Attenzione al burnout

Un punto delicato nel lavoro agile riguarda il rischio, per lo smart worker, di soffrire del cosiddetto “burnout”. Ossia di “esaurirsi”, vedendo minata la propria salute psico-fisica per un eccesso di lavoro e una commistione malsana tra sfera privata e professionale. Il protocollo del 7 dicembre non cita questa problematica, ma stabilisce all’Art.3 l’obbligo di adottare “specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione”, riprendendo quanto stabilito dalla Legge 81/2017.

Ma per il lavoratore agile sarà sufficiente mettersi “off line” per tutelare la propria salute? E se nella “fascia di disconnessione” svolge compiti di lavoro domestico e cura familiare, non permane un rischio altrettanto insidioso di non poter “staccare mai”? Come ha evidenziato la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in una recente indagine, ci sono diversi punti interrogativi sulla effettiva possibilità, in regime di lavoro agile, di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. La stessa indagine riporta che il 48,3% degli smart worker lamenta disturbi e problemi fisici legati all’inadeguatezza delle postazioni domestiche. Il 49,7% esprime un disagio collegato all’aumento dello stress, ai tempi di lavoro dilatati e all’ansia da prestazione (49,7%). A cui si aggiunge per alcuni (47%) la paura della marginalizzazione. I tempi non sono ancora maturi per trarre delle conclusioni, perché l’esperienza dello Smart Working è effettivamente recente per molte aziende italiane.

Il percorso da seguire per garantire salute e sicurezza anche in presenza di nuovi modelli organizzativi è tracciato e passa, come nel caso delle modalità di lavoro più tradizionali, sempre per la prevenzione, il controllo e la formazione.

RIPRESA POST-COVID E SICUREZZA

Ministro del Lavoro nel secondo Governo Prodi, Cesare Damiano ha apposto la sua firma al decreto 81 del 2008 sulla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Che, come lui stesso ricorda, “ha costituito uno spartiacque nella battaglia contro gli incidenti sul lavoro, gli infortuni mortali, le malattie professionali e per la sicurezza e l’integrità psico-fisica dei lavoratori”.

Cesare Damiano
Cesare Damiano, Ministro del Lavoro nel secondo governo Prodi

Secondo Damiano, negli ultimi anni l’impegno profuso nella sicurezza non è stato indifferente. Soprattutto per quanto riguarda l’Inail, che tra il 2010 e il 2020 ha investito quasi 5 miliardi di euro nei bandi che finanziano le imprese per i piani di investimento a favore della prevenzione e nella riduzione dei premi assicurativi per le aziende che hanno certificato un intervento di prevenzione. Eppure, “il numero dei morti sul lavoro ci dice che ancora non abbiamo centrato l’obiettivo”. Depurati dell’incidenza del Covid (il contagio sul posto di lavoro è stato infatti equiparato all’infortunio sul lavoro, ndr), i dati Inail ci dicono che tra il 2020 e il 2021 il numero dei morti sul lavoro è cresciuto di circa il 22%, come conseguenza diretta della ripresa economica.

Su questo aspetto Damiano invita a riflettere. “L’ultima indagine dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha certificato irregolarità sulla sicurezza nella grande parte delle imprese ispezionate. A partire dai cantieri, e la stessa Associazione nazionale costruttori edili ha segnalato che sono sorte dal nulla migliaia di nuove imprese nell’edilizia”. Se si tratta, come è in molti casi probabile, di imprese che non hanno esperienza, dipendenti e macchinari e che puntano sull’intermediazione di manodopera e sul lavoro nero, la voragine che si apre sul terreno della sicurezza per i lavoratori è enorme.

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