Entro il primo novembre 2022 i datori di lavoro dovranno comunicare l’attivazione di nuovi accordi di lavoro agile o le modifiche di precedenti intese.
A stabilirlo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dopo le numerose criticità emerse in fase di prima applicazione delle nuove modalità, in vigore dal primo settembre scorso. Inoltre, per favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la comunicazione andrà effettuata entro cinque giorni per non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n.276/2003.
I datori di lavoro, dunque, devono porre attenzione alle nuove modalità di accesso per la trasmissione delle comunicazioni e per attivare il servizio massivo REST – utile per l’invio di un elevato numero di periodi di lavoro agile da comunicare – e alle nuove tempistiche di comunicazione.
Su questi aspetti si concentra l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Smart working: istruzioni per l’uso”, con il quale vengono analizzati anche i profili sanzionatori e fornite utili FAQ per sciogliere i dubbi più frequenti in materia di lavoro agile dopo il ritorno alla procedura ordinaria.