Il problema dimenticato degli infortuni in itinere

Solo con efficaci misure di prevenzione e protezione, supportate da idonei percorsi di formazione, sarà possibile incidere sul numero degli incidenti stradali lavorativi, in itinere e non

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Infortuni in itinere

di Tiziano Menduto |

Quando si parla di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro generalmente si pensa ai rischi fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche, campi elettromagnetici ecc.), ai rischi chimici e biologici, a quelli di caduta dall’alto o connessi all’uso delle macchine o a particolari ambienti lavorativi, come i cantieri edili e gli ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

Un rischio molto importante che spesso viene invece sottovalutato e dimenticato è il rischio strada, ovvero il rischio di incidenti stradali. Un grande parte degli infortuni mortali, al di là dei dati di questi ultimi due anni che sono stati condizionati dalla pandemia da Covid-19 e dalla modifica dell’organizzazione lavorativa, sono, infatti, generalmente correlati all’utilizzo di un veicolo. Nel 2019, tanto per fornire qualche dato generale, più del 40% degli infortuni mortali risultava legato al “rischio strada”. E di questi infortuni molti sono classificabili come “infortuni in itinere”. Una tipologia di evento infortunistico ancora meno conosciuta su cui è necessario soffermarsi.

L’infortunio in itinere

L’infortunio in itinere è un infortunio che avviene nel tragitto tra il lavoro e la casa oppure in uno spostamento tra una sede e un’altra. Oppure nel tragitto che il lavoratore compie tra la propria sede di lavoro e il luogo dove consuma i pasti, se non c’è una mensa aziendale. A questi eventi fa riferimento l’art. 12 del D.Lgs. 38/2000 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

La norma recita: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. L’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.

In questo senso, come indica l’Inail sul suo sito in risposta a una domanda sugli infortuni in itinere, l’infortunio risulta riconosciuto, e soggetto a tutela solo nel caso in cui vengano accertate tutte le condizioni stabilite dalla legge, dalle sentenze emesse in via definitiva (precedenti giurisprudenziali). Nonché dalle circolari Inail che, nel corso degli anni, hanno recepito la normativa e dettagliato le varie fattispecie.

La prevenzione degli infortuni

Per capire quanto sia importante poi intervenire a livello di prevenzione sugli infortuni in itinere è sufficiente fare riferimento a qualche dato pre-pandemia. Nel 2019 ci sono state ben 106.000 denunce di infortunio in itinere, con un aumento del 2% rispetto al 2018. Di queste, il 75% prevedeva il coinvolgimento di un veicolo. Gli infortuni mortali in itinere sono stati 318, pari al 27,5% dei decessi totali per incidente sul lavoro. Inoltre, dal 2015 al 2019 è stato rilevato un aumento costante delle denunce di infortunio in itinere. In definitiva, come ricordato anche in una nostra intervista nel 2017 ad Andrea Bucciarelli della Consulenza Statistico Attuariale dell’Inail, “una morte sul lavoro su quattro avviene con incidenti in itinere”.

Andrea Bucciarelli aveva poi messo in rilievo un dato interessante. Negli infortuni in itinere spesso è la componente femminile della forza lavoro a essere particolarmente esposta a rischio di infortunio, soprattutto stradale. Con riferimento ai dati del 2018, che non si discostano molto dai dati del 2017 e 2019, gli infortuni “in itinere” con esito mortale sono poco meno di un terzo del totale, ma tra le donne diventano circa la metà. Dunque circa il 50% dei decessi femminili denunciati all’Inail è in itinere. E questo può dipendere, ad esempio, dal fatto che le donne sono occupate prevalentemente in attività meno pericolose rispetto agli uomini (come quelle del personale domestico e dell’assistenza sociale domiciliare), che possono richiedere spostamenti frequenti tra l’abitazione e il luogo di lavoro. È evidente che se andiamo ai dati infortunistici recenti le cose cambiano. Con la pandemia e l’esplosione dello smart working si riscontra, specialmente nel 2020 (-38,2% rispetto al 2019), una complessiva riduzione dell’esposizione a rischio per gli eventi “in itinere”. Ma il numero complessivo torna a crescere nel 2021.

Cosa aspettiamo per promuovere una campagna di prevenzione sul tema? Sarà solo con efficaci misure di prevenzione e protezione, a partire da idonei percorsi di formazione, che sarà possibile incidere finalmente sul numero degli incidenti stradali lavorativi, in itinere e non.


Articolo realizzato in collaborazione con PuntoSicuro, dal 1999 il primo quotidiano on-line sulla sicurezza.

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