Lavoro occasionale in agricoltura: l’erede dei voucher

Il legislatore ha fatto una precisa scelta di campo per il settore agricolo, escludendo l’ordinario utilizzo dei PrestO e dando vita, per il momento in via sperimentale per il biennio 2023-2024, a una nuova forma di lavoro occasionale, riservato ai datori di lavoro agricolo

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Lavoro occasionale in agricoltura

di Mario Pagano |

La legge finanziaria 2023 ha cercato di incidere sul lavoro occasionale e, più in particolare, su quella forma di lavoro che ha raccolto, con alterne fortune, l’eredità del lavoro accessorio, mediante i famosi voucher.

Gli ambiti di intervento sono stati molteplici, tutti volti a rilanciare l’istituto, oggi disciplinato dall’art. 54-bis del DL 50/2017, conv. con legge 96/2017, nelle due forme del libretto famiglia e del contratto per prestazione occasionale (PrestO). Uno dei settori che storicamente ha fatto ricorso ai buoni lavoro è sempre stato quello dell’agricoltura, soprattutto nel periodo delle vendemmie. È proprio tale ambito produttivo che ha risentito maggiormente dell’abrogazione del lavoro accessorio, nelle forme in origine disciplinate dal D.Lgs. 276/2003 e successivamente dagli articoli da 48 a 50 del D.Lgs. 81/2015, e della sua sostituzione con i PrestO, complici le difficoltà pratiche di utilizzo e i limiti normativi che lo hanno reso meno compatibile con le contingenti esigenze del mondo dell’agricoltura.

La nuova forma di lavoro occasionale

Alla luce delle criticità registrate, il legislatore ha fatto una precisa scelta di campo per il settore, escludendo da una parte l’ordinario utilizzo dei PrestO e dall’altra dando vita, almeno per il momento in via sperimentale per il biennio 2023-2024, ad una nuova forma di lavoro occasionale, riservato esclusivamente ai datori di lavoro agricolo.

L’art 1 commi da 343 a 354 L. 197/2022, infatti, disciplina nel dettaglio una nuova figura contrattuale per certi versi simile al lavoro intermittente, connotata tuttavia dall’occasionalità, caratteristica che era propria degli ex voucher. Evidente l’intento di assicurare, all’interno di una cornice di piena legalità, la flessibilità in un settore particolare come quello agricolo che, stante la natura stagionale, necessità spesso di manodopera solo in certi periodi dell’anno, anche in maniera discontinua. Peculiarità che in passato veniva garantita proprio dai voucher.

Caratteristiche e adempimenti

Vediamo, dunque, nel dettaglio, le caratteristiche di tale forma di lavoro e quali sono gli adempimenti da porre in essere per il corretto utilizzo. Il comma 343, dal punto di vista definitorio, inquadra tale tipologia di lavoro nell’ambito di prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato, utilizzabili in agricoltura e, al momento, come anticipato, solo per il biennio 2023-2024.

In linea generale, nonostante l’accezione “lavoro occasionale”, i lavoratori sembrano essere comunque inseriti nell’alveo della subordinazione con le conseguenti e relative tutele. Del resto, il richiamo al lavoro subordinato è presente anche al successivo comma 344, ove si parla di “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale”. Nonché al comma 345 dove viene citata la figura del “datore di lavoro”, termine che ci riporta ad un rapporto di lavoro di natura subordinata e non certo autonoma. Dal punto di vista della legittimità l’istituto prevede, innanzitutto, un primo requisito soggettivo da parte del prestatore di lavoro.

Secondo il comma 344, infatti, possono essere assunte le seguenti categorie di lavoratori:

  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 150/2015, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) o dell’indennità di disoccupazione (Discoll) o del Reddito di Cittadinanza, ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
  • pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
  • detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Peraltro, ad eccezione dei pensionati, anche questi soggetti per essere impiegati non devono aver avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (ad eccezione, ovviamente del lavoro occasionale in questione) nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto. Va sottolineato che il requisito soggettivo del lavoratore, proprio a garanzia del datore di lavoro, è oggetto di apposita certificazione da parte del lavoratore stesso. Il comma 345 stabilisce, infatti, che il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.

Altro requisito ontologico, attiene alla durata temporale. Il comma 344, richiede, infatti, che le prestazioni in questione abbiano una durata limitata e, quindi, risultino a tempo determinato e per un numero di giornate di effettivo lavoro non superiore a 45. Tale disposizione deve essere coniugata con quanto successivamente previsto dal comma 346, secondo il quale il contratto nel suo complesso può avere una durata massima di 12 mesi. All’interno dei quali, in modo flessibile, si devono collocare le 45 giornate di effettivo impiego massimo del lavoratore. Sempre in punto caratteristiche, non possiamo dimenticare che, sempre il comma 344, richiede che tali prestazioni siano riferite ad attività di natura stagionale. Condizione che, ad avviso di chi scrive, comporta un effettivo impiego dei lavoratori in ambiti agricoli ma pur sempre stagionali.

Ovviamente tale ultimo requisito, dato il settore, non desta grosse preoccupazioni interpretative. Infine, sempre sotto il profilo soggettivo, ma questa volta lato datore, il comma 347 esclude i datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Attivazione e utilizzo ordinario

Veniamo ora ad analizzare gli aspetti di attivazione e di utilizzo ordinario. A differenza dei PrestO, gestiti interamente mediante piattaforma Inps, il lavoro occasionale in agricoltura segue sostanzialmente le regole del lavoro subordinato. L’instaurazione, infatti, richiede la preventiva comunicazione Unilav, non necessariamente entro il giorno antecedente ma prima dell’inizio della prestazione, quindi, anche il giorno stesso. La copia dell’Unilav andrà consegnata al lavoratore, assolvendo così ai nuovi obblighi informativi previsti dal decreto trasparenza D.Lgs. 104/2022.

Sul punto il Ministero del Lavoro, con nota 462/2023, ha aggiornato il modello Unilav, inserendo nella tabella contratti il codice H.03.03. I datori di lavoro agricolo dovranno quindi selezionare detto codice per comunicare l’instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro. Trattandosi di prestazioni di natura subordinata è previsto anche l’obbligo di iscrizione al libro unico. Le registrazioni, tuttavia, presentano una disciplina più flessibile rispetto a quella ordinariamente prevista per la generalità dei lavoratori, cadenzata entro la fine del mese successivo a quando avviene la prestazione lavorativa. Secondo il comma 350, invece, la compilazione per il lavoro occasionale agricolo può avvenire in un’unica soluzione al termine della prestazione e non necessariamente nel mese in cui il lavoratore ha svolto l’attività.

Diversa, invece, la tempistica retributiva. Innanzitutto, va sottolineato che il compenso deve essere quantificato secondo il Ccnl leader nazionale e provinciale. Lo stesso deve essere corrisposto mediante mezzi tracciati, come per tutti i lavoratori subordinati, direttamente dal datore di lavoro su base settimanale, quindicinale o mensile, anche anticipatamente. Peraltro, secondo quanto espressamente chiarito dal comma 349, il compenso erogato è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile. Ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Inoltre, la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole. Inoltre, è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Controlli e regolarità

Sotto il profilo dei controlli e della regolarità di utilizzo dell’istituto, il comma 354 stabilisce che un superamento delle 45 giornate effettive di lavoro determina la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato, con le relative sanzioni amministrative previste in caso di riqualificazione (erroneità della lettera/contratto di assunzione e Unilav).

La contabilizzazione di tali giornate rappresenta verosimilmente un aspetto ancora da chiarire. Come detto il contratto può avere una durata massima di 12 mesi all’interno dei quali si collocano le 45 giornate di effettivo impiego. Ad avviso di chi scrive, ferma restando la comunicazione Unilav preventiva, nella quale, come sembra precisare il Ministero, le 45 giornate risultano presuntive, l’esatta collocazione non potrà che avvenire a posteriori. Garantendo così massima flessibilità in ragione delle contingenti esigenze del datore di lavoro, all’interno del complessivo arco temporale annuale.

Infine, l’impiego di soggetti non idonei, salva la falsità di quanto autocertificato, comporta l’applicazione di una gravosa sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, senza possibilità di applicare la diffida e, quindi, la sanzione nel minimo edittale. Il medesimo trattamento sanzionatorio è previsto anche nei casi in cui venga omessa la comunicazione Unilav. Tale fattispecie patologica, risultando speciale, potrebbe addirittura prevalere sull’ordinaria sanzione per “lavoro nero”, di norma applicabile in relazione a lavoro subordinato non comunicato mediante Unilav.


Mario Pagano è collaboratore della Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

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