La legge di conversione del Decreto Lavoro ha apportato alcune modifiche che riguardano soprattutto contratti a termine, somministrazione di lavoro, smart working, cuneo fiscale e detassazione dei fringe benefit.
Vi proponiamo in seguito la sintesi redatta dai professionisti di Uniolex.
Contratti a termine e somministrazione
Esclusa l’applicazione delle causali ai rinnovi contrattuali – come già previsto per le proroghe – qualora la durata complessiva del rapporto non superi i 12 mesi. Nel computo dei dodici mesi non vanno considerati i periodi riferiti a contratti stipulati prima del 5 maggio 2023.
Prevista inoltre l’esclusione dal computo dei limiti numerici all’impiego di lavoratori somministrati a tempo indeterminato (20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso lo stesso utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto), lavoratori somministrati assunti con apprendistato, soggetti in mobilità, disoccupati o cassa integrati da almeno sei mesi e lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi del Reg. UE n. 651/2014.
Lo smart working nel Decreto Lavoro
Per i dipendenti pubblici e privati in condizione di fragilità accertata (D.M. 4 febbraio 2022), si proroga al 30 settembre 2023 il diritto al ricorso al lavoro agile. Anche attraverso diversa mansione ricompresa nella stessa categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi, e senza decurtazione della retribuzione. Vengono prorogate al 31 dicembre 2023 le disposizioni che subordinano il riconoscimento del diritto allo smart working in modalità semplificata, alla compatibilità con le caratteristiche della prestazione.
Questo vale per i lavoratori:
- dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non via sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, con sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o privo di impiego;
- più esposti al rischio covid-10, in ragione di età, immunodepressione, esiti di malattie oncologiche o comorbilità, sulla base di valutazioni certificate dal medico competente.
Decreto Lavoro e Decreto Trasparenza
In sede di conversione si è “risolta” l’incongruenza tra l’obbligo di informazione riguardante “le modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili prive di un orario normale di lavoro programmato”, per il legislatore italiano rinviabile alle disposizioni di legge o contratto collettivo, mentre per la Direttiva UE 2019/1152 tra quelli da comunicare in modo specifico. Tale onere di comunicazione potrà dunque essere assolto mediante la consegna al lavoratore del contratto individuale redatto per iscritto. Oppure della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Riduzione del cuneo fiscale
Per i periodi di paga dal 1 luglio al 31 dicembre 2023, incrementato di quattro punti percentuali l’esonero sulla quota di contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico del lavoratore, senza ulteriori effetti sui ratei di tredicesima. L’esonero sarà pari al 7% per le retribuzioni imponibili sino a 1.923 euro e al 6% per le retribuzioni imponibili non eccedenti l’importo mensile di 2.692 euro.
Detassazione dei fringe benefit 2023
Nuova misura di detassazione dei fringe benefit per i soli dipendenti con figli a carico. Nel periodo di imposta 2023, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito, entro il limite di 3.000 euro. Sono considerati fiscalmente a carico i figli che non superano i 24 anni di età e hanno percepito nell’anno un reddito pari o inferiore a 4.000 euro. In alternativa, di età superiore ai 24 anni con un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.