di Romano Benini |
Il Fondo Nuove Competenze persegue la finalità di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro.
Offrendo ai lavoratori l’opportunità di qualificarsi e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni e alle imprese la possibilità di fronteggiare il periodo di crisi economica, dotandosi delle “nuove competenze”, necessarie per far fronte al mutato contesto di riferimento. Delineando programmi di formazione continua il più possibile allineati alle mutate esigenze.
Si tratta di una risposta propositiva alla crisi economica, come sostiene l’Anpal, alternativa al ricorso agli ammortizzatori sociali. A carico del Fondo vengono spesati tutti gli oneri, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, relativi alle ore di formazione erogate. Il Fondo è rivolto a tutte le imprese che in presenza di accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali finalizzati a una rimodulazione dell’orario di lavoro, attivano percorsi formativi dedicati ai propri lavoratori. Al Fondo, costituito presso Anpal, possono contribuire e quindi accedere alla realizzazione degli interventi i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali e il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 276/2003, costituito presso Anpal.
Un Fondo pensato per il periodo pandemico
Il Fondo Nuove Competenze è quindi uno strumento di politica attiva del lavoro istituito per contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid-19. Successivamente inserito tra gli interventi che, insieme al programma Gol e al sistema duale, completano il Piano Nazionale Nuove Competenze previsto nell’ambito del Pnrr. Quale “quadro di coordinamento strategico per gli interventi di aggiornamento/riqualificazione volti a fronteggiare i fabbisogni di nuove competenze derivanti dalle transizioni digitali ed ecologiche e dagli effetti della pandemia da Covid-19”.
La finalità del Fnc è quella di agevolare l’innalzamento del livello del capitale umano. Offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro. Sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali. Ovvero qualora emerga un bisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ovvero conseguente al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.
Gli interventi del Fnc hanno come oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati – anche a partecipazione pubblica – che abbiano stipulato entro il 27 marzo 2023, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. Il Fnc rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze.
Il modello di intervento del Fondo Nuove Competenze
Lo schema dell’intervento prevede che il Fondo operi a copertura degli oneri connessi al finanziamento delle intese di rimodulazione dell’orario di lavoro. Così come previsto dal decreto interministeriale del 22 settembre 2022.
Il Fnc rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le seguenti modalità:
- la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b. a carico del lavoratore, è finanziata dal Fnc per un ammontare pari al 60% del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’Inps riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore, considerate un tempo lavorativo annuo standard;
- gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fnc;
- la quota di retribuzione oraria è rimborsata per l’intero in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro, di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda. Tali accordi devono prevedere una riduzione di almeno un’ora (1 ora) del normale orario di lavoro settimanale.
I progetti formativi devono prevedere – per ciascun lavoratore coinvolto – una durata minima di 40 ore e massima di 200 ore. I piani ammessi a contributo devono essere realizzati e rendicontati entro i 150 giorni dall’approvazione della domanda. Non sono previste proroghe.
L’erogazione del contributo
L’erogazione del contributo è materialmente eseguita da Inps, su mandato di Anpal. Secondo le seguenti opzioni per le istanze approvate a partire dal 10 giugno 2022 come disposto dal Decreto del Commissario straordinario n. 159 del 10 giugno 2022:
- unica tranche a saldo;
- anticipazione nella misura del 40% del contributo riconosciuto, previa la presentazione di una fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari all’anticipo e della durata di ventiquattro mesi, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa; il resto del contributo a saldo.
Ai fini della richiesta di saldo dovranno essere obbligatoriamente inserite in piattaforma, per ciascun lavoratore che ha concluso il percorso formativo, informazioni relative a:
- numero delle ore formative effettivamente realizzate, non superiore a quanto presentato in sede di istanza;
- esiti dei percorsi formativi secondo le modalità definite dal Decreto.
Al fine di evitare il doppio finanziamento, i datori di lavoro sono comunque tenuti a dichiarare, compilando una specifica dichiarazione sulla piattaforma informatica, che il costo del lavoro rendicontato è calcolato al netto di agevolazioni, sgravi contributivi e altre sovvenzioni pubbliche riferibili agli stessi lavoratori nel mese di approvazione dell’istanza. Tenuto conto delle informazioni verificate in maniera automatizzata dall’Inps nei propri archivi.
Il ruolo dei Fondi Interprofessionali
Nell’ambito della seconda edizione del Fnc si prevede che l’attività di formazione sia, di norma, finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali aderenti all’iniziativa ai sensi dell’art. 4, co. 4, del decreto interministeriale 22 settembre 2022. L’elenco dei 16 Fondi Interprofessionali che hanno manifestato l’interesse a partecipare all’attuazione degli interventi del Fnc è stato pubblicato sul sito di Anpal.
Il termine per l’invio delle istanze della seconda fase del Fondo è stato prorogato dal 28 febbraio 2023 al 27 marzo 2023 e il risultato di questa ultima edizione dell’intervento è stato indubbiamente importante, segnalando il mantenimento di un forte interesse da parte delle imprese allo strumento. Tuttavia, la nuova fase economica prevede la necessità di un ripensamento dello strumento, per via della diversa domanda in termini di priorità sulle competenze che arriva dal sistema delle imprese italiano dal momento di superamento della crisi pandemica.
Nuova fase economica, nuova domanda
Il contesto in cui si è definito in questi ultimi anni l’intervento del Fondo Nuove Competenze si è determinato in ragione di tre fattori combinati:
- crisi derivante dall’impatto della pandemia su specifici settori dell’economia italiana;
- persistenza di settori di impresa in cui era importante intervenire per il rafforzamento delle competenze in un contesto di crisi di settore pre covid, poi aggravata dal covid;
- necessità generale di promuovere interventi sistematici di aggiornamento e rafforzamento delle competenze in presenza di una fase di accelerazione della transizione ecologica e digitale. L’intervento del Fondo Nuove Competenze è pertanto stato sostenuto tramite la funzione del Pnrr e di Next Generation EU proprio in ragione di queste premesse di fondo.
Se la prima fase dell’intervento ha quindi agito nella forma di “ammortizzatore attivo”, ossia una misura in grado al tempo stesso di intervenire sul costo del lavoro e di sostenere la formazione come politica attiva, nella seconda fase, venuta meno l’emergenza Covid, l’intervento del Fnc si è configurato più come una misura di sostegno al rafforzamento delle competenze. In ragione della necessità di promuovere un capitale umano in grado di rispondere all’accelerazione post Covid della domanda di digitalizzazione, sostenibilità ambientale, efficientamento energetico e più in generale di innovazione.
Questo scenario è, oggi, in parte cambiato. La nuova formulazione del Fondo Nuove Competenze deve tener conto di un contesto mutato, ma che richiede comunque interventi di sistema che mantengano il modello di combinazione tra sostegno al costo del lavoro per le imprese e formazione finanziata dalla bilateralità. Il quale ha determinato l’impatto senz’altro positivo del Fondo Nuove Competenze, in termini di adesione e domande delle imprese.
Fondo Nuove Competenze a sostegno del lavoro
Lo scenario post Covid ha determinato a livello globale due fenomeni tra loro collegati. L’accelerazione delle dinamiche produttive che collegano l’innovazione alla promozione di servizi e quindi di competenze sempre più legate a digitalizzazione e transizione ecologica. E la promozione e la definizione di reti e di forme di collaborazione tra le imprese.
La ripresa della capacità competitiva del sistema italiano passa, quindi, sempre più attraverso la connessione tra la qualificazione e il rafforzamento del capitale umano su transizione digitale ed ecologica e contestuale azione di promozione della capacità di intervento in rete (nelle diverse forme previste) del sistema delle imprese. Al tempo stesso appare necessario introdurre, come anticipato da alcuni avvisi dei Fondi Interprofessionali, una misura di sostegno alla formazione “per l’assunzione”. Ossia per il completamento del percorso formativo necessario all’assunzione dei disoccupati preselezionati dall’azienda. Per trasferire in una fase precedente all’assunzione le conoscenze tecniche necessarie rispetto alla specifica strumentazione tecnologica e digitale da gestire o al ruolo da ricoprire. E, al tempo stesso, per favorire l’assunzione in forme stabili, limitando l’uso del tirocinio come periodo di prova.
La necessità di concentrare risorse e sforzi su questa prospettiva, collegando a questi obiettivi le politiche pubbliche, si rende necessaria per tre motivi:
- la maggior parte dei disoccupati e dei giovani Neet non ha adeguate competenze sui profili richiesti dalle imprese e necessita quantomeno di completare in questo senso il proprio percorso di attivazione al lavoro;
- molti giovani formati sui profili richiesti dalle imprese e possibili candidati alla selezione hanno bisogno di un ultimo step formativo rispetto al contesto di destinazione;
- ogni impresa italiana che opera in rete, sia che si tratti di una grande impresa a capo di una catena di fornitura che di una Pmi che agisce in un sistema di rete, di filiera o di una mera aggregazione, assicura una migliore capacità competitiva e di innovazione; diventa quindi fondamentale assicurare il rafforzamento delle competenze lungo tutte le filiere o reti produttive, sostenendo al tempo stesso la qualificazione della filiera o della rete e migliorando la produttività dei sistemi di impresa.
Superata l’emergenza pandemica si rende quindi in questa fase necessario far fare un salto di qualità al modello Fnc. Intervenendo su un contesto diverso con strumenti adeguati e una maggiore attenzione al rapporto tra competenze, innovazione e produttività. Il nuovo Fnc, come richiesto dalla stessa Commissione Europea, deve diventare, quindi, una misura che tende a stimolare i comportamenti virtuosi delle imprese. E a sostenere scelte e investimenti in grado di determinare un impatto positivo per una occupazione stabile e per imprese più competitive e operanti in rete e sui mercati.
Proposte per uno strumento nuovo
È evidente che una economia che ha oggi la priorità di rispondere alla domanda delle imprese e all’esigenza di sostenere la capacità del sistema imprenditoriale di aggregarsi e fare innovazione, deve riflettere su come intervenire attraverso le politiche pubbliche per sostenere questo processo.
In questo senso, la nuova edizione del Fondo Nuove Competenze può rappresentare una sede importante per finalizzare lo strumento e la sua metodologia, apprezzata dalle imprese, al nuovo scenario. L’intervento del Fnc nella nuova edizione potrebbe, pertanto, essere rivolto prioritariamente agli asset in grado di rispondere meglio alla domanda di lavoro, con l’obiettivo di ridurre il “mismatching”.
Ossia a:
- sistemi caratterizzati dalla presenza di grandi imprese di riferimento (big player) che, considerando anche la relativa catena di fornitura, coinvolgano almeno diecimila unità di lavoro complessive dirette, delle quali una percentuale significativa dei lavoratori del sistema risulti coinvolto e dipendente nella catena dei fornitori;
- sistemi organizzati di piccole e medie imprese, che operano nell’ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva identificabile. In questa destinazione possono essere comprese anche semplici aggregazioni di impresa come previste dall’ordinamento, dalle Ati ai Consorzi;
- per una quota rimanente, e non maggioritaria, a tutte le imprese che si trovino in altre condizioni e che soddisfino i requisiti richiesti dai contenuti, piani e interventi formativi finanziabili.
Una novità fondamentale dovrebbe anche essere l’estensione dell’intervento rispetto ai destinatari, ossia oltre ai lavoratori dipendenti. Il nuovo Fnc si potrebbe estendere anche alla formazione “in ingresso” per i disoccupati preselezionati dall’impresa. Il modello di intervento diventerebbe in questo modo una componente del sistema delle politiche attive e per sostenere l’impatto occupazionale si può prevedere un obbligo di inserimento minimo del 75% dei lavoratori preselezionati e coinvolti nella formazione.
Vanno, inoltre, previsti e specificati due aspetti che il nuovo strumento deve cogliere: la connessione tra il nuovo Fnc e i fondi regionali della nuova programmazione e l’introduzione di un rating di legalità. Infine, il nuovo decreto dovrà prevedere interventi di miglioramento gestionale nell’implementazione della piattaforma, nella rendicontazione degli interventi e nel rafforzamento della struttura presso l’attuale Sviluppo Lavoro Italia, che sostituisce Anpal Servizi.
* Romano Benini è professore straordinario di sociologia del welfare alla Link Campus University e docente a contratto presso La Sapienza. Svolge attività di consulenza sulle politiche del lavoro per diverse istituzioni. È esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, autore del format di Rai 3 “Il posto giusto” e di diversi testi in materia di lavoro.