CONSULENTI DEL LAVORO | Compensazioni erariali e contributive

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Dal 1° luglio 2024 si applicheranno le nuove regole in materia di compensazione dei crediti fiscali di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97 introdotte dall’ultima Manovra (art.1, commi da 94 a 98, L. n. 213/2023).

Per le compensazioni dei crediti contributivi e assicurativi la decorrenza sarà invece fissata dai provvedimenti adottati d’intesa da Entrate, Inps e Inail. Sono alcune delle novità che trovano spazio nella circolare n. 3/2024 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Gli effetti della legge 213/2023  sulle compensazioni erariali e contributive”.

Nel documento, anche i cambiamenti alla luce della Legge n. 213/2023. Vale a dire la modifica delle procedure da utilizzare per la trasmissione delle deleghe di pagamento che contengono crediti in compensazione. Nonché il cambio, per i crediti Inps e Inail, dei tempi di decorrenza per l’utilizzo in compensazione. Infine, l’inibizione della compensazione nel caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti di riscossione per importi superiori a 100mila euro. Condivise le finalità della norma, che mira a contrastare evasione fiscale e frodi tributarie, tuttavia, “le misure restrittive – si legge nella premessa – rischiano di ricadere sulla totalità dei contribuenti, introducendo maggiori oneri e burocrazia anche per quelli virtuosi”.

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