di Ugo D’Avanzo | Il Fondo Nuove Competenze è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.
Nasce per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19 e si pone un duplice obiettivo. Innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro e consentire ai lavoratori di arricchirsi con nuove o maggiori competenze, fornendo strumenti utili per adattarsi alle nuove esigenze del mercato del lavoro.
Anpal è il soggetto che ha gestito questo importante strumento in termini di risorse economiche poste in gioco e di numero di aziende e dipendenti gestiti. Tuttavia, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2023, quest’ultima è stata soppressa con decorrenza dal 1 marzo 2024. Le funzioni di Anpal sono ora attribuite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Destinatari e requisiti del Fondo Nuove Competenze
Al progetto possono prendere parte tutti i datori di lavoro privati che:
- hanno stipulato un accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro ai sensi dell’articolo 88, comma 1 del Decreto Rilancio e dall’articolo 4 del Decreto Agosto;
- non hanno contneziosi giudiziari e stragiudiziali con Anpal riguardanti i contributi pubblici;
- sono in regola sotto il profilo fiscale, contributivo e assistenziale;
- non si trovano in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione dell’attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni.
L’evoluzione del Fnc
Il Fondo Nuove Competenze ha subito significative variazioni tra le prime due edizioni. La prima riguarda senza dubbio l’importo del finanziamento. Infatti, il Fnc rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di formazione da parte dei dipendenti. Se nella prima edizione l’avviso prevedeva il rimborso totale delle quote di retribuzione e contribuzione oraria, nella seconda, invece, è stato previsto il rimborso totale della sola quota contributiva, mentre quella retributiva scende al 60%. Infatti, il finanziamento del 100% anche della retribuzione è stato destinato alle sole aziende “virtuose” che nell’accordo collettivo hanno previsto anche la riduzione dell’orario di lavoro – almeno di un’ora – mantenendo tuttavia inalterata la retribuzione mensile.
Un’ulteriore differenza ha riguardato anche il numero delle ore di formazione finanziabili. Nella prima edizione il numero massimo di ore era di 250 per lavoratore, nella seconda edizione è stato previsto un numero minimo di 40 e un massimo di 200. Infine, la differenza principale, a parere di chi scrive, è stato il coinvolgimento nella seconda edizione dei Fondi Interprofessionali. La partecipazione dei Fondi è stata prevista per un duplice obiettivo. da un lato, garantire un maggiore e più efficiente monitoraggio dell’intervento formativo e dall’altro, consentire il finanziamento anche delle attività di docenza.
Tuttavia, seppur condivisibile la premessa, occorre dire che il ruolo dei Fondi, nel concreto, ha suscitato non poche problematiche. La scarsità dei finanziamenti messi a disposizione e le differenti tempistiche di presentazione e gestione degli avvisi hanno infatti indotto molte aziende a rinunciare all’intervento del Fnc. Creando anche notevoli difficoltà agli enti di formazione al momento della presentazione dei progetti e dell’attuazione delle attività formative.
La terza edizione del Fnc
Il Fondo Nuove Competenze ha avuto il grande merito di sostenere imprese e lavoratori in un momento di notevole difficoltà quale quello post pandemico. E di rappresentare un’importante opportunità per sostenere il processo di acquisizione di competenze per affrontare la sfida delle trasformazioni digitali e green.
Per questo motivo, si auspica che tale strumento possa essere ulteriormente migliorato, risolvendo alcune problematiche emerse nella gestione dei primi due avvisi. Come operatori della formazione a supporto delle imprese nella realizzazione di tale misura, auspichiamo anche una maggiore presenza dei Fondi Interprofessionali che, però, passi necessariamente per un miglior coordinamento nell’attuazione delle diverse fasi. Il nostro suggerimento è quello di consentire un’unica porta di accesso ai contributi (sul portale ministeriale o su quello dei Fondi), linee guida ben precise per gli avvisi dei vari Fondi, una dotazione minima da mettere a bando, così come regole uniche per la gestione e la rendicontazione.
È indubbio che uno strumento di una tale rilevanza – non ultima anche economica – come il Fnc non dovrebbe riservare regole di accessibilità troppo diverse tra le aziende sulla base dell’eventuale Fondo di adesione. Questo non è corretto anche nei confronti dei lavoratori che devono beneficiare di uguali opportunità nell’accesso ai percorsi formativi.
* Ugo D’Avanzo è amministratore delegato della società Da.Dif.