di Mario Cassaro | Dal 1° ottobre sono tenuti al possesso della patente a crediti tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 81/2008.
L’art. 89 definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X”. Si tratta indubbiamente di uno dei temi più discussi degli ultimi mesi, introdotto dal Decreto Pnrr (D.L. 19/2024 conv. in L. 56/2024).
I soggetti obbligati
L’obbligo riguarda le imprese e tutti i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri anche se non qualificabili come imprese edili e prive di dipendenti. Rientrano nella previsione normativa anche le imprese straniere Quelle stabilite in uno Stato UE possono ottenere la patente a crediti in base ad una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. Per le imprese stabilite in uno Stato non UE, se è presente un documento riconosciuto dalla legge italiana, è ammessa la dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente, altrimenti anch’esse sono tenute a richiedere la patente secondo i criteri previsti per le imprese e i lavoratori autonomi italiani.
Sono esclusi dall’ambito applicativo della patente a crediti coloro che effettuano mere forniture (anche con l’uso di attrezzature funzionali al carico e scarico dei materiali) o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri). Nonché le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione Soa, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.
I requisiti per la patente a crediti
La patente viene rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro, subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla Cciaa;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (Durc);
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale (Durf ), di cui all’art. 17-bis, c. 5 e 6, del D.Lgs. 241/97, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000. Non tutti i requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. Tant’è che per le lettere d), e) e f ), il legislatore ha specificato “nei casi previsti dalla normativa vigente” (ad esempio il Dvr non è richiesto ai lavoratori autonomi e il Durf è richiesto solo in presenza di particolari requisiti).
Le modalità di richiesta
La domanda si invia tramite apposito servizio online sul portale Inl e può essere trasmessa dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega scritta. Ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 L. 12/79, tra cui consulenti del lavoro, commercialisti e avvocati.
In una prima fase, l’Inl ha previsto la possibilità di trasmettere, mediante Pec, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti, con efficacia fino al 31 ottobre 2024. Dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione/ autodichiarazione inviata via Pec non ha più efficacia ed è possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta tramite il portale dell’Inl.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento a un’unica impresa o a un lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della patente a crediti nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. Ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione Soa. Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.
Punteggio, validità, revoca…
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, incrementabili fino a 100 crediti in assenza di provvedimenti di decurtazione o per la realizzazione di attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008.
Se nell’ambito dell’accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Si considerano provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze -ingiunzione divenute definitive. Quando la dotazione della patente scende al di sotto dei 15 crediti, non è possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione se i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.
La patente viene revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più dei requisiti essenziali, accertata con i controlli successivi al rilascio. Decorsi dodici mesi, può essere richiesto il rilascio di una nuova patente. Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo al rilascio, invece, non incide sull’utilizzabilità della patente. L’adozione dell’eventuale provvedimento di revoca avviene previo confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo in ordine alla gravità dei fatti.
Il recupero dei crediti è di competenza di una Commissione, composta dal Dirigente della sede territoriale dell’Ispettorato, da almeno due funzionari esperti in materie prevenzionistiche e da almeno due rappresentanti indicati dal dirigente della sede Inail territorialmente competente. In caso di infortuni avvenuti nei cantieri, da cui sia derivata la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi.
…e sanzioni legate alla patente a crediti
Nel caso in cui l’impresa o il lavoratore autonomo operino in cantiere senza la patente o senza il documento equivalente per le aziende straniere, o comunque con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere. E, comunque, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301 bis D.Lgs. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Chi è Mario CassaroMario Cassaro è iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro di Latina, ed esercita da oltre venti anni la professione con passione e costante dedizione. Dal 2010 è consigliere nel Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Latina. È autore e relatore in ambito giuslavoristico di numerosi approfondimenti e collabora con riviste specializzate e siti web su temi di lavoro. |