La stagione della patente a crediti

Vediamo come funziona il nuovo strumento, alla luce delle istruzioni contenute del decreto ministeriale e delle indicazioni operative, contenute nella circolare 4/2024 e nelle numerose Faq diramate dall’Ispettorato del Lavoro

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Come funziona la patente a crediti dei cantieri

di Mario Pagano |

Con l’adozione del decreto ministeriale 132/2024 e della correlata circolare 4/2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dal 1° ottobre 2024 ha preso il via la stagione della tanto discussa patente a crediti.

Lo strumento è stato appositamente voluto dal legislatore anche come risposta ai recenti e gravi fatti di cronaca, che hanno visto numerosi lavoratori perdere la vita. Il DL. 19/2024, convertito con L. 56/2024 ha interamente riscritto l’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, TU in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Allo scopo di qualificare e selezionare le imprese più virtuose, le quali, per poter lavorare nell’ambito dei cantieri non solo dovranno essere in possesso della patente, ma la stessa dovrà avere una dotazione di almeno 15 crediti.

Vediamo nel dettaglio il suo funzionamento, anche alla luce delle istruzioni del decreto ministeriale e delle indicazioni operative della circolare 4/2024 e delle numerose Faq diramate dall’Ispettorato del Lavoro, chiamato a gestire informaticamente la patente.

Il campo di applicazione della patente a crediti

Innanzitutto, va chiarito il campo di applicazione. Il criterio scelto dal legislatore è quello dato dallo svolgimento di una attività lavorativa in un determinato luogo. Sono, infatti, soggetti all’obbligo di patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano all’interno dei cantieri, temporanei e mobili, come definiti ai sensi dell’art. 89 del medesimo TU 81/2008. Tale disposizione definisce cantiere qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X.

In esso ritroviamo lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Inoltre, rientrano sempre nella definizione di cantiere anche le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, nonché le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro (solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile). Infine, vanno aggiunti i lavori di scavo, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Come sottolineato dall’Inl, l’obbligo non dipende dalla qualifica edile dell’impresa o del lavoratore autonomo. Perché ciò che conta è l’operatività fisica all’interno del cantiere anche se l’attività svolta dai medesimi soggetti non è propriamente una di quelle elencate nell’Allegato X. Pertanto, rientrano nel campo di applicazione della nuova disciplina anche idraulici, elettricisti e ditte che installano serramenti. Ma anche imprese che si occupano di allestimento di giardini o di posa di cavi telefonici o internet, nel momento in cui lavorano all’interno di un cantiere.

Restano invece fuori tutti coloro che effettuano mere forniture. E, quindi, transitano nel cantiere unicamente per il tempo necessario a effettuare la consegna, anche se servendosi di mezzi meccanici (benne, forche, pinze) necessari a operare in modo sicuro. Oppure svolgono prestazioni di natura intellettuale (progettista e direttore dei lavori, geometri, architetti, ingegneri). Allo stesso modo risultano escluse le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione Soa, in classifica pari o superiore alla III, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Particolare la situazione delle imprese estere, sia UE sia ExtraUE. La norma prevede espressamente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. E, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. Tuttavia, come precisato nel decreto e confermato dall’Inl, in difetto di provvedimento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.

Il rilascio della patente

La patente viene rilasciata in modalità digitale direttamente dall’Ispettorato, previa richiesta da effettuare attraverso il portale dei servizi dell’Inl, selezionando “Istanza Patente a crediti”. Al quale accedere mediante Spid o Cie, anche del soggetto formalmente delegato (consulenti del lavoro, commercialisti e avvocati e Caf).

La domanda di rilascio si fonda su una serie di autocertificazioni / dichiarazioni ai sensi del Dpr 445/2000, del legale rappresentante dell’impresa o del lavoratore autonomo, circa il possesso dei requisiti. Ossia:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, D.Lgs. 241/97, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  • possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

I casi di revoca

Massima attenzione andrà prestata proprio alle dichiarazioni, rilasciate ai sensi del Dpr 445/2000. Come ricordato dall’Inl, sono soggette alle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, che a sua volta rimanda all’art. 483 c.p. Inoltre, se successivamente al rilascio, l’Ispettorato riscontri, a seguito di controlli a campione o in occasione di normali visite ispettive, effettuate in cantiere, che quanto autocertificato / dichiarato è falso, può scattare anche la revoca della patente.

Tale provvedimento può essere adottato dalla Direzione Interregionale del Lavoro previo confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo per valutare tutte le circostanze e soppesare anche la gravità della condotta. Va detto che la revoca porta conseguenze rilevanti in quanto, operando sulla patente, impedisce alle imprese ed ai lavoratori autonomi di lavorare in qualunque cantiere. Senza dimenticare, aspetto tutt’altro che secondario, che una volta revocata, la patente non potrà essere richiesta prima di 12 mesi.

Il meccanismo dei crediti

Il cuore del nuovo istituto sta nel meccanismo dei crediti, un sistema simile a quello già sperimentato dal Codice della Strada con la patente di guida. Al momento del suo rilascio la patente ha già una sua dotazione di crediti iniziali, pari a 30. A questi, previsti dalla norma, il decreto ministeriale ha aggiunto ulteriori condizioni, che possono portare la patente ad avere fino a 100 crediti.

Un primo incremento deriva dalla storicità dell’azienda. Potranno essere attribuiti altri 3 crediti se, al momento della presentazione della domanda di rilascio, l’impresa o il lavoratore autonomo risultano iscritti alla Cciaa da 5 a 10 anni, 5 crediti da 11 a 15 anni, 8 crediti da 16 a 20 anni e 10 crediti per imprese o lavoratori iscritti da oltre 20 anni. Altri 20 crediti si possono guadagnare attraverso un meccanismo di incremento di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della patente, se l’impresa o il lavoratore autonomo non avrà commesso violazioni. Ulteriori crediti, fino a 30, sono previsti in ragione di attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro. E altri 10 per diverse attività, investimenti o formazione, così come specificato negli allegati al decreto.

I crediti, tuttavia, si possono anche perdere. L’Allegato I-bis al TU 81/2008 contiene, infatti, 29 violazioni, ognuna delle quali ha una correlata decurtazione di un certo numero di crediti. Si va dai 20 crediti per le ipotesi più gravi, in caso di infortunio mortale, a quelle più modeste di un solo credito, ad esempio, per l’impiego di un lavoratore sommerso per meno di 31 giornate. In ogni caso i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Violazioni, provvedimenti e sanzioni

Va, tuttavia, sottolineato che non basta l’accertamento della violazione, da parte degli organi ispettivi, per far scattare la decurtazione. L’irregolarità contestata al datore di lavoro, al dirigente, al preposto delle imprese o ai lavoratori autonomi, deve, infatti, essere cristallizzata in provvedimenti definitivi. I quali, secondo quanto stabilito dal comma 7 l’art. 27, sono unicamente le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 L. 689/1981 non impugnate. Conseguentemente, le violazioni amministrative, gestite mediante pagamento della diffida ex art. 13 D.Lgs. 124/2004 o ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981, nonché quelle penali, estinte, ove possibile, a seguito di prescrizione obbligatoria, ex art. 20 D.Lgs. 758/94 e 15 D.Lgs. 124/2004, non comporteranno alcuna decurtazione, non costituendo provvedimenti definitivi.

In caso di decurtazioni, per il recupero dei crediti saranno necessari formazione e investimenti in materia di salute e sicurezza, valutati da un’apposita Commissione. La patente può anche essere sospesa fino a 12 mesi in caso di infortunio mortale o da cui derivi inabilità permanente. Ove emerga in modo oggettivo, senza necessità di approfondimenti in sede giudiziaria, la responsabilità, quanto meno a titolo di colpa grave, del datore di lavoro o del suo delegato o del dirigente. Infine, massima attenzione andrà prestata ai profili sanzionatori.

La norma prevede due specifiche ipotesi, in presenza delle quali è applicabile una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori. E, comunque, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del decreto TU 81/2008. Nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, per un periodo di sei mesi. La prima riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che operano con una patente priva di almeno 15 crediti. La seconda concerne i medesimi soggetti che operano del tutto privi di patente.

Anche il committente o il responsabile dei lavori avranno l’onere di verificare il possesso della patente a crediti delle imprese a cui affidano lavori in cantiere, anche in caso di subappalto. In difetto andranno incontro a una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.


* Mario Pagano è collaboratore della Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere impegnativo per l’amministrazione di appartenenza

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