di Francesca Faggioni |
Il tema della certificazione delle competenze per gli enti di formazione accreditati, da sempre elemento di stallo nella complessa relazione tra soggetti erogatori dei finanziamenti e soggetti attuatori degli interventi, registra oggi un elemento di novità grazie al Decreto Legge n. 115 del luglio 2024.
Si tratta di una nuova tessera che va ad inserirsi nel complesso puzzle del mondo della formazione. Il Decreto Legge n. 115 intende finalmente fare chiarezza, per tutte le attività di competenza e/o finanziate dal Ministero del Lavoro, sulle modalità organizzative, operative e formali da seguire per poter emettere le attestazioni per le competenze a norma del Decreto Interministeriale 5 gennaio 2021 (Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze).
Le finalità del decreto n. 115 sono:
- disciplinare i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali (quale Ente Titolare);
- attuare il Decreto Interministeriale del 5.01.2021 che dispone Le Linee Guida per l’Interoperatività degli Enti pubblici titolari del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze (Sncc);
- consentire la messa in trasparenza, la validazione e la certificazione delle competenze, comunque acquisite della persona, anche ai fini della loro portabilità (D.Lgs. 13/2013), secondo criteri e procedure definiti ex novo e richiamati a partire dal Decreto 5 gennaio 2021 (art.5, co. 1).
Il Decreto disciplina, altresì, i soggetti coinvolti. Definendo due principali tipologie di attori:
- enti titolari delegati, ovvero fondi interprofessionali, fondi bilaterali, Unioncamere e Sviluppo Lavoro Italia;
- enti titolati o enti accreditati per la formazione professionale dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano; le imprese dotate di strutture formative aziendali (interne/collegate/di rete) e solo in quanto beneficiarie degli interventi finanziati; gli enti bilaterali/organismi paritetici; enti di formazione delle Cciaa; i Centri Duali Nazionali.
Sfide e opportunità per gli enti di formazione accreditati
Il Decreto n. 115, da un lato, richiede agli enti di formazione accreditati una incrementata conformità. Sia nei momenti di progettazione delle attività formative finanziate (progettazione per micro-competenze agganciate ai Risultati Attesi delle Ada), sia nello svolgimento del percorso formativo, che si conclude con l’attestazione cristallizzata su supporto digitale (art. 7, co. 2). Dall’altro, riconosce agli stessi la possibilità di aprirsi a nuove opportunità di integrazione con gli ecosistemi della formazione per il lavoro.
La necessità di avere in catalogo anche i servizi di individuazione, validazione e certificazione, di cui al Decreto, dovrebbe, nella opinione di chi scrive, spingere gli enti di formazione accreditati a dotarsi di competenze interne per lo svolgimento di detti servizi. O alternativamente di ricorrere al mercato dei servizi, anche in partenariato. È, infatti, data la possibilità agli enti di formazione accreditati di partecipare in rete, con altri soggetti individuati dalla norma, costituitisi nei cosiddetti Centri Du-Na (Centri Duali Nazionali).
I Centri Du-Na sono composti almeno dai seguenti soggetti:
- enti accreditati per la formazione professionale in almeno 5 regioni italiane, oppure che svolgono attività di coordinamento operativo a livello nazionale già assegnatari di finanziamenti per almeno 2 annualità in relazione agli interventi di cui alla legge 40/1987;
- una istituzione formativa;
- un centro provinciale per l’istruzione degli adulti – Cpia;
- una Fondazione ITS Academy;
- un’impresa, associazione datoriale, ente bilateriale od organismo paritetico;
- una Agenzia per il Lavoro, un Ente autorizzato all’intermediazione, oppure un soggetto accreditato per i servizi per il lavoro.
Un percorso di agevolazione
I centri Du-Na sono, pertanto, partenariati tra enti pubblici, privati/imprese, che hanno il compito di fornire servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Agevolando il passaggio dai percorsi formativi al mercato del lavoro. Si può affermare che abbiano l’obiettivo di integrare in maniera migliore i mondi della formazione professionale e del lavoro.
Nella prospettiva degli enti, i Centri Du-Na permetterebbero, in sostanza, agli stessi di partecipare a reti di collaborazione e di accedere a nuovi fondi, risorse e competenze per le certificazioni. Oltre che a garantire la possibilità di progettare una formazione mirata alle esigenze del mercato del lavoro. Si precisa che gli enti di formazione accreditati potranno beneficiare di questa novità, anche solo meramente consultando l’elenco dei Centri Du-Na. Predisposto, nel frattempo, dai fondi interprofessionali erogatori dei finanziamenti.
Di converso, l’ingresso vero e proprio nel partenariato del centro Du-Na garantirebbe la circolarità e la completezza del processo integrale di messa in trasparenza, validazione, attestazione e certificazione delle competenze. In quanto, a una più approfondita lettura del Decreto, sembra possibile aprire direttamente o mediatamente alla partecipazione di ulteriori attori in grado di attivare. E promuovere il processo di riconoscimento delle competenze acquisite in altri contesti non formali e informali dell’apprendimento (ad esempio: apprendistato professionalizzante, tirocini extra-curriculari; servizio civile, universale; attività di volontariato; progetti utili alla collettività; lavori socialmente utili; percorsi di formazione all’autoimprenditorialità).
Detta opportunità risolverebbe così, una volta per tutte, l’annoso problema dei crediti formativi. Tra l’altro, la partecipazione ai centri Du-Na da parte degli enti di formazione accreditati, consentirà di integrare le figure professionali emergenti, che il mondo produttivo reclama a gran voce al fine di mantenere adeguati livelli di competitività internazionale, nel complesso sistema delle qualificazioni professionali.
Solamente in questo modo è pensabile di rendere finalmente operativo il sistema di long life learning nazionale che in questa cornice troverebbe finalmente opportunità di valorizzazione di ogni singola pillola formativa. Sia essa di aggiornamento, di qualificazione, o professionalizzante.
Affinché quanto sopra possa avverarsi, il legislatore ha ben pensato di predisporre un impianto normativo orientato a:
- individuare gli elementi minimi informativi ai fini della realizzazione e del raccordo funzionale della dorsale informativa unica;
- prevedere che le attestazioni debbano essere rese in formato digitale, sottoscritte con firma digitale e conservate con modalità digitale presso gli enti titolati (enti di formazione accreditati) che le hanno rilasciate.
La modernizzazione del sistema formativo
Quanto delineato sembra aprire a uno scenario di modernizzazione del sistema formativo nazionale. Il quale, adeguatamente supportato dal processo di digitalizzazione, può definitivamente essere abilitato a mettere in trasparenza, e quindi a valorizzare, ogni evento formativo, formale e informale che sia, della persona nel corso della sua vita lavorativa (Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150).
Le nuove tecnologie possono concretizzare in maniera sempre più calibrata il dettato normativo. Basti pensare che oggi sono disponibili e ormai standardizzate le tecnologie basate sui registri distribuiti, le blockchain. Il sistema di registrazione (notarization), basato su blocchi decentralizzati e distribuiti, appare definitivamente in grado di garantire nella maniera più appropriata e trasparente la tracciabilità univoca e non manipolabile (grazie a immutabilità del registro e sicurezza delle transazioni basate su tecniche crittografiche) delle azioni formative.
Infatti, i badge digitali – che ne costituiscono il prodotto più visibile registrato nella rete – dimostrano di poter garantire la bontà dell’informazione. Al contempo abilitando l’auto-determinazione del percorso di carriera della persona, in una prospettiva di modularità e di conseguenzialità incrementale.
Al termine di questa breve disamina, appare opportuno rilevare l’attuale assenza di ulteriori elementi chiarificatori e disciplinari del Ministero del Lavoro. Attendiamo pertanto a breve ulteriori indicazioni sulle modalità operative in ordine alla completa applicazione del dettato normativo.
Chi è Francesca FaggioniFrancesca Faggioni è professoressa di Management delle Imprese Internazionali presso l’Università degli Studi Roma Tre. È attualmente delegato del Rettore per le relazioni con le imprese e con il mondo del lavoro. Dal 2020 è direttore del Master in Blockchain Technology and Management attivato presso lo stesso ateneo. Ha una esperienza ventennale anche internazionale nella formazione universitaria, post-universitaria e professionale, nonché nello studio e nella ricerca dei fenomeni imprenditoriali. Dal 2012 ha collaborato attivamente al processo di sperimentazione del nascente Sistema Nazionale degli ITS Academy, partecipando alla commissione nazionale di coordinamento per la redazione delle figure nazionali di riferimento dei tecnici superiori. È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche tra monografie, saggi e articoli su rivista. |