Cuneo fiscale: come cambia la busta paga

In vigore dal 1° gennaio 2025 la Legge di Bilancio prevede l’abbandono dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori a favore di un nuovo meccanismo interamente fiscale. Le novità riguardano anche Irpef e detrazioni fiscali

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meccanismo di riduzione del cuneo fiscale

di Mario Cassaro | La Legge di Bilancio 2025 recentemente approvata ha modificato in modo significativo il meccanismo di riduzione del cuneo fiscale.

I benefici in busta paga dipenderanno da una somma attribuita al dipendente o da una detrazione aggiuntiva. Analizziamo le nuove regole con uno sguardo anche alle novità che riguardano Irpef e detrazioni fiscali.

Cuneo fiscale: da decontribuzione a defiscalizzazione

La Legge di Bilancio per il 2024 riconosceva, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali. A condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedesse l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.

L’esonero si applicava nella misura di 7 punti percentuali se la retribuzione mensile per tredici mensilità non eccedeva l’importo di 1.923 euro, al netto della tredicesima. Tale sistema viene completamente superato dalle nuove misure di abbattimento del cuneo fiscale introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207).

Le novità in vigore dal 1° gennaio 2025 sanciscono l’abbandono dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori. A favore di un meccanismo interamente fiscale che si articola in due modalità, in base al reddito complessivo del lavoratore.

Dipendenti con reddito fino a 20mila euro

L’articolo 1, comma 4 riconosce ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni di ogni genere e degli assegni a esse equiparati, che abbiano un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, una somma determinata applicando al reddito di lavoro dipendente una delle seguenti percentuali.

  • 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
  • 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
  • 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno. La somma corrisposta non concorre alla formazione del reddito del lavoratore. Pertanto, è esclusa dall’imponibile contributivo e fiscale in busta paga. Ai fini dell’accesso al beneficio, occorre precisare che il limite di 20.000 euro si riferisce al reddito complessivo del lavoratore, mentre le percentuali si applicano al reddito di lavoro dipendente.

Dipendenti con reddito oltre 20.000 euro

Se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro, al lavoratore è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda.

Equivalente a:

  • importo fisso di 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
  • prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo;
  • 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

In tal caso, si applica la formula seguente: 1.000 x [(40.000 – RC)/8.000], dove RC indica il reddito complessivo. La detrazione, quindi, tende ad azzerarsi al raggiungimento del limite reddituale di 40.000 euro.

Esempi pratici di taglio del cuneo fiscale

Facciamo qualche esempio: a un lavoratore con reddito complessivo di 35.000 euro sarà riconosciuta una detrazione di 625 euro. Mentre un lavoratore con un reddito complessivo di 39.000 euro avrà diritto a una detrazione di 125 euro. In termini pratici, un lavoratore con un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 40.000 che fino al 2024 non beneficiava dell’esonero contributivo, godrà del nuovo taglio del cuneo fiscale. Al contrario, chi poteva contare sulla decontribuzione perché il proprio reddito si collocava al di sotto dei 35.000 potrebbe trovarsi in una situazione meno favorevole.

Cuneo fiscale e adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, riconoscerà in via automatica la somma e l’ulteriore detrazione all’atto del pagamento delle retribuzioni mensili. Salvo recuperare gli importi mediante compensazione con i tributi e i contributi da versare. Gli importi erogati rientrano nei calcoli del conguaglio di fine anno (o di fine rapporto, se avviene in corso d’anno). In tal modo il datore effettua la verifica di spettanza delle somme corrisposte. Qualora tali somme si rivelino non spettanti, il datore di lavoro è tenuto a recuperarle con la prima retribuzione a cui si applicano gli effetti del conguaglio, suddividendole in 10 rate se l’importo complessivo è superiore a 60 euro.

Conferme Irpef e nuovi limiti alle detrazioni

La riduzione delle aliquote Irpef da quattro a tre, introdotta in via sperimentale nel 2024, assume ora carattere strutturale. Dal 2025, le aliquote applicabili per scaglioni di reddito sono:

  • 23% fino a 28.000 euro;
  • 35% da 28.000 a 50.000 euro;
  • 43% superiore a 50.000 euro.

La detrazione per i redditi di lavoro dipendente fino a 15.000 euro viene confermata a regime nell’importo massimo di 1.955 euro, così come la misura e le modalità di calcolo del trattamento integrativo di 1.200 euro in rapporto ai giorni lavorativi (art. 1, D.L. 3/2020, conv. L. 21/2020). Particolari novità interessano, invece, i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, per i quali la detrazione di oneri e spese è ora fissata nel limite di 14.000 euro se il reddito è superiore a 75.000 euro e di 8.000 euro se il reddito è superiore a 100.000 euro.

La detrazione spettante si determina moltiplicando i due importi base (14.000 e 8.000 euro) per appositi coefficienti previsti in riferimento al numero di figli (nuovo art. 16-ter, Tuir). Infine, le detrazioni per i figli a carico sono state ridefinite mediante l’introduzione di un tetto anagrafico. Sicché la detrazione è riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni. E per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.

Le detrazioni non spettano ai contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno  Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai familiari residenti all’estero.

Mario Cassaro, consulente del lavoroChi è Mario Cassaro

Mario Cassaro è iscritto all’ordine dei Consulenti del Lavoro di Latina, ed esercita da oltre venti anni la professione con passione e costante dedizione. Dal 2010 è consigliere nel Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Latina. È autore e relatore in ambito giuslavoristico di numerosi approfondimenti e collabora con riviste specializzate e siti web su temi di lavoro.

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