di Mirco Spaggiari* |
Il tema del benessere psicologico e dei rischi psicosociali sul posto di lavoro è una questione di grande attualità. Il D.lgs 81/08 definisce gli obblighi che le diverse realtà produttive devono seguire al fine di tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. L’art. 28 di tale decreto obbliga i datori di lavoro a provvedere alla valutazione di tutti i rischi legati alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato secondo i contenuti dell’Accordo Quadro Europeo sullo Stress nei Luoghi di Lavoro. Inoltre, al punto 6 di tale Accordo, “Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress da lavoro”, vengono citati anche provvedimenti antistress, quali ad esempio la consulenza di un coach, un counselor, uno psicologo o incontri di formazione sia per dirigenti che per i lavoratori. In buona sostanza, la legge prescrive di valutare i rischi e preservare la salute facendo prevenzione; questo è un obbligo del datore di lavoro entrato in vigore nel 2008, e riaggiornato dall’Inail nel 2017. Spesso queste valutazioni (la propedeutica in caso di imprese piccole, la valutazione preliminare e quella approfondita in caso di imprese medie e grandi) sono realizzate da professionisti che hanno un’elevata competenza di conoscenze tecniche (technical skills) ma una scarsa preparazione verso quelle non tecniche (non technical skills). Questo significa che non sempre sanno intervenire e proporre soluzioni o azioni correttive per superare gli ostacoli relazionali, emotivi, motivazionali, conflittuali. Le figure professionali più adatte a trasformare gli ostacoli in opportunità sono quindi i counselor, i coach, gli psicologi del lavoro, i promotori del benessere aziendale, i trainer, i problem solver; professionisti preparati a focalizzarsi nelle risorse che ciascuno ha, piuttosto che nei problemi, ed esperti formatori nelle diverse aree di competenza specifica.
Un’opportunità per le aziende
Il documento da compilare, aggiornato nel 2017, deriva dalla metodologia di valutazione dello stress lavoro-correlato negli ambienti lavorativi, concepita dal Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro, istituito dall’ex Ispesl nel 2007 per l’individuazione di percorsi diagnostici condivisi in materia di rischio psicosociale e costituito sia da personale universitario che da professionisti del Servizio Sanitario Nazionale appartenenti a diverse discipline.
La prevenzione stress lavoro-correlato è un obbligo per tutte le aziende e l’analisi va ripetuta ogni due anni. Si tratta di una grande opportunità per chiunque abbia un’azienda o occupi ruoli dirigenziali, in quanto, facendo emergere ciò che ogni settore (gruppo omogeneo) ha da segnalare, il titolare non solo avrà una visione più globale e chiara di quelli che sono i punti chiave su cui attivarsi per migliorare la resa del suo prodotto o servizio, ma avrà anche aperto un canale di comunicazione fondamentale per valorizzare il bene principale di qualsiasi azienda: la risorsa umana. È importantissimo ricordare questo, perché le aziende sono fatte di persone e se le persone stanno bene e lavorano bene, in un contesto sereno, con ruoli ben definiti basati sul rispetto reciproco, allora avremo una vera e propria evoluzione sul piano umano e una conseguente rivoluzione sul piano industriale e commerciale.
Uno sguardo alla normativa
Il D.Lgs 81/2008, in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e le successive disposizioni integrative e correttive introdotte con il D.lgs. 106/2009, obbliga il datore di lavoro a effettuare la valutazione dello stress correlato al lavoro secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro Europeo, siglato a Bruxelles l’8 ottobre 2004 tra Unice, Ueapme, Ceep e Ces3. Lo scopo della valutazione del rischio stress lavoro-correlato è quello di guidare e sostenere datori di lavoro e lavoratori nella riduzione del rischio attraverso l’analisi degli indicatori oggettivi aziendali e l’eventuale rilevazione delle condizioni di stress percepito dai lavoratori. La valutazione, come per tutti gli altri rischi, deve essere effettuata dal datore di lavoro, che ne ha la responsabilità con il supporto e il coinvolgimento delle figure aziendali come RSPP, RLS, MC, oltre ad eventuali altri soggetti interni o esterni indicati dalle organizzazioni.
Prevenzione e protezione
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., noto come Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro, delinea un vero e proprio sistema istituzionale di organismi deputati all’elaborazione e all’applicazione delle misure di prevenzione e protezione. In tale contesto un ruolo fondamentale è attribuito alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (ricostituita con Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2008) nella quale, come previsto dall’art. 6 del Testo unico, sono presenti paritariamente rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle Regioni e delle parti sociali. Il documento indica il percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati. Il percorso permette una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato in modo che da tale identificazione discendano la pianificazione e la realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, la riduzione di tale fattore di rischio. Le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutte le lavoratrici e lavoratori, compresi dirigenti e preposti e prendere in esame non i singoli ma gruppi di omogenei di lavoratori (per mansioni o comparti organizzativi) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo, secondo un’individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione dell’effettiva organizzazione aziendale.
Metodologie di valutazione
La valutazione preliminare va fatta tenendo conto di diversi fattori.
• Eventi sentinella: indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori.
• Fattori di contenuto: ambiente di lavoro, attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, turni, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti richiesti dall’organizzazione.
• Fattori di contesto: ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale, controllo, conflitti interpersonali al lavoro, evoluzione e sviluppo di carriera, comunicazione (incertezza rispetto alle mansioni richieste).
Laddove la valutazione preliminare non rilevi fattori di rischio da stress lavoro-correlato, tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di valutazione del Rischio e a prevedere un piano di monitoraggio. Qualora risultassero invece delle aree in cui vi è esito positivo, si passa alla valutazione approfondita, che con l’utilizzo di focus group, interviste semi strutturate, questionari specifici (management standard o questionario maslach), che riescono a rilevare nel dettaglio ciò che va migliorato, permettendo al datore di lavoro di porre in atto eventuali misure correttive necessarie all’eliminazione o alla riduzione del rischio.
I numeri dello stress lavoro-correlato
• Un’indagine Istat ha evidenziato che in Italia oltre 10 milioni di occupati (44%) percepiscono almeno un fattore di rischio per la propria salute; di questi oltre 8 milioni rilevano rischi che possono compromettere la salute fisica mentre 4 milioni rischi che possono compromettere l’equilibrio psichico.
• Da alcuni studi emerge che una percentuale tra il 50% e il 60% di tutte le giornate lavorative perse, è dovuta allo stress lavorativo.
• Nell’UE lo stress è il secondo problema di salute legato all’attività lavorativa riferito più frequentemente. Una ricerca effettuata nel 2000 svolta dall’Università di Nottingham ha stimato che 40 milioni di lavoratori nei 10 Paesi membri dell’UE ritengono di essere stressati sul lavoro.
• Nel 2002 il costo economico dello stress legato all’attività lavorativa nell’UE è stato di circa 20.000 milioni di euro.
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* Mirco Spaggiari è fondatore di Om.en, società di consulenza aziendale.