Più controlli in edilizia

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha avviato una campagna straordinaria di controlli in edilizia, tra i primi settori di intervento nel documento di programmazione nazionale per l’attività di vigilanza nell’anno 2021

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Controlli in edilizia: la campagna straordinaria dell'Ispettorato del Lavoro

di Mario Pagano |

Uno dei settori più delicati sul quale si è concentrata maggiormente l’attenzione in ottica di rilancio occupazionale del Paese è sicuramente quello dell’edilizia. Senza entrare ovviamente nel merito della misura fiscale, resta il fatto che l’edilizia a tutti i livelli ha fatto registrare una consistente impennata che non poteva certo passare inosservata agli organi di controllo, primo fra tutti l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Non è certo un mistero che il settore delle costruzioni rappresenti, da sempre, uno degli ambiti di maggior rischio per gli infortuni sul lavoro, soprattutto di natura mortale. Un tema, quello delle morti sul lavoro sul quale con cadenza ciclica si concentrano le attenzioni sia politiche che istituzionali e sociali. Tutto nel disperato tentativo di arginare un fenomeno divenuto ormai una piaga del paese Italia e un prezzo che i lavoratori non devono pagare.

Controlli in edilizia per vincere la “guerra”

Un problema sul quale ha posto i riflettori proprio il nuovo capo dell’Ispettorato, il dottor Bruno Giordano, giudice di Cassazione e docente di Diritto della Sicurezza sul lavoro alla Università Statale di Milano, da poco insediatosi alla guida dell’Agenzia ispettiva sul lavoro. In recenti interviste, Giordano ha parlato di strage infinita che comincia a diventare anche un problema di “sicurezza pubblica”.

Una “guerra”, ha proseguito il dottor Giordano, che si combatte non solo attraverso la sensibilizzazione di tutte le parti coinvolte, ma anche mediante controlli e prevenzione. Sostenendo in prima battuta le imprese efficienti, che lavorano secondo le regole e perseguendo quelle che, invece, non le rispettano finendo per fare concorrenza sleale alle prime.

In campo anche l’Ispettorato del Lavoro

Proprio in ottica di controlli in edilizia, occorre ricordare che il recente decreto fiscale 146/2021 ha modificato l’articolo 13 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ossia il D.lgs. n. 81/2008. Stabilendo che la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta, oltre che dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Dopo oltre 40 anni, quest’ultimo torna quindi ad avere piena competenza sulla sicurezza in tutti i settori.

Va ricordato che, fino allo scorso 22 ottobre, all’Ispettorato era comunque riservata, dall’obrogato comma 2 dell’art. 13, una specifica competenza in tema di sicurezza sul lavoro oltre che con riferimento ai lavori in ambito di ferrovia dello Stato, alle attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile. E più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi.

Gli ambiti di verifica

Muovendo da tutti i presupposti sopra richiamati, l’Ispettorato del Lavoro si è fin da subito fatto parte attiva ponendo l’edilizia tra i primi settori di intervento nel documento di programmazione nazionale per l’attività di vigilanza nell’anno 2021. Anche in ragione dell’ulteriore spinta fornita dal nuovo vertice amministrativo, l’Ispettorato è passato dalle parole ai fatti, lanciando a fine agosto una specifica campagna straordinaria proprio relativa al settore delle costruzioni.

Ampio il raggio di azione dei controlli finalizzati a fronteggiare numerosi e delicati profili di irregolarità. Secondo, infatti, le indicazioni fornite a livello centrale, le verifiche dovranno riguardare, innanzitutto, le condizioni di salute e sicurezza, con particolare riferimento, ovviamente, al rispetto dei protocolli anti-contagio e la veridicità, effettività e adeguatezza dei percorsi formativi e della relativa attestazione. Proprio in ragione del fatto che, sempre più spesso, gli infortuni sul lavoro derivano da un mancato e adeguato addestramento e dall’assenza di consapevolezza dei lavoratori rispetto ai rischi che li circondano e alle corrette modalità di impiego dei dispositivi di prevenzione individuale, nonché di tutte le attrezzature e i macchinari, impiegati nell’esecuzione dei lavori.

In tale chiave, quindi, vanno lette le istruzioni concernenti la verifica della conformità normativa delle attrezzature di lavoro (Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008) e delle macchine (D.Lgs. n. 17/2010), nonché le modalità del relativo utilizzo durante l’intero ciclo di vita (installazione, preparazione, avvio, funzionamento, pulitura, manutenzione, smantellamento). Un ambito di verifica che ha perlopiù profili di rilevanza penale, presidiati da severe norme contenute nel TU 81/2008. La maggior parte delle violazioni, tuttavia, proprio in ottica di tutela sostanziale, in quanto punite con la pena detentiva in alternativa a quella pecuniaria, possono essere estinte in via amministrativa, attraverso l’istituto della prescrizione obbligatoria, disciplinato dagli artt. 19 e ss del D.lgs. 758/94 e dall’art. 15 del D.Lgs. 124/2004. L’ispettore del lavoro potrà, così, assegnare al datore di lavoro un termine per poter sanare l’irregolarità ripristinando le condizioni di sicurezza e, in caso positivo, ammettere quest’ultimo al pagamento di una sanzione amministrativa pari a un quarto del massimo o della misura fissa.

Ma la patologia non si ferma certo ai soli aspetti di sicurezza, potendo ben sfociare anche su profili formali e sostanziali del singolo rapporto lavorativo. Sarà, quindi, verificata la corretta instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro, con particolare riguardo all’applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese operanti nel settore, ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa Edile, ai falsi part time, alla verifica della genuinità delle posizioni artigiane e dei frequenti sotto-inquadramenti dei lavoratori. Irregolarità che, prevalentemente, hanno una connotazione di natura patrimoniale e che implicano ingenti recuperi contributivi e fiscali.

Il problema delle esternalizzazioni

Non va, poi, dimenticato che nell’ambito della cantieristica è sempre più diffuso, sia sul versante pubblico che privato, il sistema delle esternalizzazioni. Uno strumento delicato, a volte anche abusato, che può prestarsi a essere impiegato in danno ai diritti dei lavoratori ma anche delle stesse imprese operanti nel settore, potendo essere una via di abbattimento dei costi, specie di quello del lavoro, con evidenti rischi di dumping contrattuale.

Da qui l’assoluta necessità di sottoporre a sempre più attente verifiche la gestione e regolarità dei distacchi e delle ipotesi di codatorialità, degli appalti e dei subappalti. In tali casi, le patologie più frequenti sono quelle dell’intermediazione illecita di manodopera, della somministrazione fraudolenta se non addirittura dello stesso sfruttamento della manodopera, che può arrivare a rivestire i canoni del vero e proprio caporalato, con gravi profili di evidente rilevanza penale. Secondo le indicazioni diramate dall’Ispettorato, i controlli da svolgere in coordinamento, per le ragioni sopra accennate, con le Asl, al fine di evitare duplicazioni d’intervento e ad assicurare

Uniformità operativa e reciprocità delle segnalazioni, saranno pianificati secondo una precisa linea di programmazione. Oltre alle realtà produttive oggetto di fondate segnalazioni e denunce (cosiddette richieste d’intervento), ulteriori obiettivi potranno essere individuati mediante un’accurata attività di controllo preventivo del territorio e di intelligence, che tenga conto delle risultanze delle analisi di rischio ricavabili dall’elaborazione dei dati contenuti nelle notifiche preliminari (natura dell’opera, importo lavori, numero presunto di lavoratori presenti, autonomi) e dallo scambio di dati e informazioni con le Casse Edili, come previsto dal protocollo sottoscritto lo scorso 11 marzo tra l’Inl e la Commissione Nazionale delle Casse Edili/Edilcasse.

Un dialogo costante con il territorio

Proprio in relazione agli aspetti legati alla Cassa Edile, la stessa Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, con propria nota del 1 settembre, ha invitato le proprie diramazioni territoriali a proseguire proficuamente, anche coadiuvate delle parti sociali interessate, nel dialogo costante con gli Ispettorati territoriali. Al fine di garantire la declinazione pratica e omogenea sul territorio di quanto espresso negli intenti comuni dal Protocollo nazionale nell’interesse di un mercato del lavoro sano, competitivo e sicuro.

Infine, potranno essere valutati ulteriori significativi indici di selezione. Tra questi la verifica di aziende mai sottoposte a controllo o con accertamenti risalenti e/o per le quali risultino gravi ovvero reiterate irregolarità; aziende inattive, con ripresa dell’attività a ridosso del periodo di vigenza dei bonus anno 2021 relativi all’edilizia, comunque denominati; aziende interessate dall’istituto del distacco transnazionale; imprese in rete che operano nel settore; aziende caratterizzate dalla maggiore probabilità di rischio infortunistico connesso alla rotazione del personale impiegato; cantieri che prevedono la compresenza di più imprese.


L’autore

Mario Pagano è componente del Centro Studi Attività Ispettiva dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

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