Attrezzature sicure, lavoro sicuro

Uno degli importanti strumenti di prevenzione dei rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro è il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza delle attrezzature. Ma quali sono gli obblighi sanciti dal legislatore su controlli e verifiche periodiche?

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Attrezzature e sicurezza

di Tiziano Menduto |

Come ricordato da molti documenti dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail), uno degli importanti strumenti di prevenzione dei rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro è il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza garantito al momento dell’immissione sul mercato o messa in servizio delle attrezzature.

Mantenimento che è possibile verificare e realizzare attraverso adeguati interventi di manutenzione e controllo delle macchine, sia in relazione alle funzioni da svolgere che alle condizioni di sicurezza per gli operatori che le utilizzano. Riguardo agli obblighi, il legislatore con il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) prevede nel Titolo III che, se le attrezzature di lavoro devono essere oggetto di idonea manutenzione e sottoposte a interventi di controllo periodici e/o straordinari, alcune specifiche tipologie di attrezzature (presenti nell’Allegato VII del Testo Unico) sono anche assoggettate al regime di verifica periodica.

Le verifiche periodiche alle attrezzature

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

La prima verifica periodica prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro ed è finalizzata, tra le altre cose, a:

  • identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio (dichiarazione CE e corretta installazione);
  • accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;
  • verificare (a seconda delle attrezzature) conformità d’uso rispetto al manuale d’uso, tabelle/diagrammi di portata (ove previsti), diagramma delle aree di lavoro (ove previsto), registro di controllo, stato di conservazione, prove di funzionamento e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.

Le attrezzature soggette alle verifiche

Le attrezzature soggette alle verifiche periodiche previste dal Decreto Legislativo 81/2008 sono espressamente indicate nell’Allegato VII. Vengono generalmente suddivise in tre macrocategorie:

  • attrezzature per sollevamento cose: ad esempio gru a torre, gru su autocarro, autogrù, gru a struttura limitata, gru a ponte e a portale, carrelli semoventi a braccio telescopico, argani e paranchi, idroestrattori;
  • attrezzature per sollevamento persone: ad esempio le piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonna, carri agricoli per la raccolta della frutta, ascensori e montacarichi da cantiere, scale aeree a inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili, ponti sospesi;
  • attrezzature a pressione: ad esempio generatori di vapore, recipienti di gas e vapore.

I controlli del datore di lavoro

Le verifiche periodiche non sono collaudi o omologazioni, non sono attività di consulenza e non sono i controlli che il datore di lavoro deve effettuare ai sensi dell’art. 71 comma 8 D.Lgs. 81/2008 (controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari). Infatti, riguardo a quest’ultima tipologia di controlli, il comma 8 dell’articolo 71 indica che il datore di lavoro, “secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e a un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento”.

Le attrezzature che possono avere deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposte a:

  1. interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
  2. interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

E gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

I soggetti preposti

Tornando invece alle verifiche periodiche per le attrezzature indicate nell’Allegato VII, si segnala che queste verifiche sono gestite da Inail (per quanto riguarda la prima) e da Asl, Arpa o soggetti pubblici o privati abilitati (per le successive). Il datore di lavoro resta comunque responsabile della richiesta di intervento. I soggetti preposti devono infatti essere attivati dal datore di lavoro tramite una specifica richiesta.

Si ricorda che, come segnalato anche nei documenti dell’Inail, il primo obbligo per il datore di lavoro è quello di dare comunicazione della messa in servizio dell’attrezzatura all’Inail, che procede con l’assegnazione di una matricola. E in base alle periodicità indicate nell’allegato VII il datore di lavoro deve poi procedere con la richiesta delle verifiche periodiche. Rimandiamo, infine, alla consultazione del decreto ministeriale dell’11 aprile 2011 che stabilisce nel dettaglio le modalità di esecuzione di queste verifiche, chiarendo anche competenze e responsabilità.


Articolo realizzato in collaborazione con PuntoSicuro, dal 1999 il primo quotidiano online sulla sicurezza.

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