Come cambia il Fondo Nuove Competenze

Il Fondo Competenze per le Innovazioni, finanziato dal Ministero del Lavoro con 730 milioni di euro, si propone come strategia nazionale per l’apprendimento continuo

0
363

di Romano Benini |

In questi mesi l’andamento dell’economia e del mercato del lavoro ha reso evidente la necessità di sostenere misure e di promuovere interventi per qualificare la formazione e valorizzare le risorse umane.

Al tempo stesso diventa sempre più evidente come l’aggiornamento e la riqualificazione delle competenze costituisca un investimento fondamentale. È importante estendere questa priorità a piccole imprese e settori con minore valore aggiunto. Ancora molto presenti nell’economia italiana, soprattutto nel terziario, e per questo messi a rischio dall’evoluzione di questa fase economica. In ogni caso il processo di messa in qualità del sistema produttivo ed economico va sostenuto e promosso. Perché solo in questo modo possiamo aumentare sia la produttività sia i salari, in ragione del nesso fondamentale che esiste tra queste due componenti del lavoro.

Dalla certificazione al “nuovo” Fondo Nuove Competenze

In questi mesi il Governo è intervenuto in questo senso in diversi modi, con misure che riguardano sia i disoccupati sia gli occupati. Nel luglio scorso ha approvato un decreto importante, che riguarda l’obbligo e i criteri per la certificazione delle competenze, soprattutto quelle non formali. La definizione, validazione e certificazione delle competenze costituisce uno strumento e una modalità fondamentale per estendere l’ambito dell’apprendimento permanente. In particolare nell’ambito della formazione aziendale e sui profili di rafforzamento ed aggiornamento delle competenze necessarie in questa fase di trasformazione del mercato del lavoro.

A questo intervento, che definisce “le regole del gioco” per la formazione rivolta in particolare agli occupati e la sua messa in qualità, si affianca l’avvio della nuova edizione del Fondo Nuove Competenze, che cambia in modo significativo lo strumento. Rendendolo al tempo stesso più idoneo a sostenere i processi in corso di innovazione e rafforzamento delle competenze e aprendolo ai percorsi di transizione e inserimento.

Uno strumento rivisto e nuovo

Il Fondo Nuove Competenze, istituito dall’articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, in questa edizione denominato Competenze per le Innovazioni, è finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro. Nonché a favorire nuova occupazione, attraverso il riconoscimento di un contributo al costo del lavoro dei soggetti coinvolti in percorsi formativi di accrescimento delle competenze.

La dotazione ammonta a 730 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dal Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro” cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. Si prevede l’integrazione di queste risorse con altre derivanti da ulteriori programmi nazionali e regionali. La nuova edizione del Fondo agisce su due livelli di intervento:

  1. finalizzazione generale della destinazione del fondo ad attività di apprendimento coerenti alla capacità di adeguare le aziende beneficiarie e i lavoratori alle esigenze dei processi innovativi legati alla transizione digitale ed ecologica e alla sostenibilità;
  2. specificazione degli strumenti e degli ambiti di intervento, con specifiche destinazioni di quote volte a sostenere interventi e sperimentazioni in grado, da un lato, di finalizzare gli interventi in aree economiche specifiche e, dall’altro, di sostenere la diffusione dell’intervento in settori meno coinvolti dalle precedenti edizioni del FNC.

Il Fondo Nazionale Competenze per l’Innovazione finanzia, previo accordo sindacale e per la copertura dell’orario di lavoro impegnato nello svolgimento dell’attività formativa, interventi di rafforzamento, aggiornamento o riqualificazione delle competenze. Nell’ambito dei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto per:

  • sistemi tecnologici e digitali, introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale;
  • sostenibilità e impatto ambientale, economia circolare, transizione ecologica, efficientamento energetico;
  • innovazione di processo, di prodotto, organizzativa e di marketing;
  • rafforzamento dei sistemi di welfare aziendale e di benessere organizzativo.

Costituisce elemento significativi per la valutazione delle domande l’introduzione, attraverso l’attività formativa finanziata, di strumenti tecnologici, innovazioni gestionali. Nonché modalità organizzative che comportino un impatto positivo sia in termini di produttività sia nelle condizioni di maggiore sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Inoltre, conta il benessere organizzativo nella gestione dei tempi e delle modalità del lavoro (rapporto tra innovazione, produttività e welfare aziendale).

I criteri comuni tra gli Avvisi

Al fine di ottimizzare gli sforzi e di raggiungere il miglior risultato possibile e per evitare difformità rilevanti tra gli strumenti operativi di attuazione pubblicati dai diversi Fondi Interprofessionali, vengono individuati nel nuovo Avviso i criteri essenziali comuni che dovranno necessariamente essere previsti.

L’articolazione dei piani formativi presentati deve essere espressa in forma modulare. Il percorso formativo deve avere una durata minima di 30 ore e massima di 150 ore (per la formazione per gli stagionali il limite minimo richiesto è di 20 ore). I destinatari possono partecipare a più percorsi/corsi, comunque entro un limite massimo di ore pro-capite. Viene inoltre prevista l’individuazione di requisiti minimi per l’identificazione dei soggetti erogatori degli interventi formativi, a maggior garanzia della qualità degli interventi stessi. Per dare efficienza e rapidità all’attuazione del programma, l’iter procedurale non prevede la sottoscrizione di un accordo “aggiuntivo” di rimodulazione dell’orario di lavoro, oltre a quello già previsto dalla operatività di tutti i fondi interprofessionali.

Questo perché, superata la fase emergenziale del Covid, le attività formative potranno essere svolte nell’ambito del normale orario di lavoro. Le competenze acquisite in tutti i percorsi formativi finanziati dal nuovo Fondo vengono attestate, validate e certificate ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro del Lavoro. Recante: “Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13“. E in attuazione del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 “Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”.

Gli ambiti di intervento

È evidente che un sistema economico che ha oggi la priorità di rispondere alla domanda delle imprese, e al tempo stesso all’esigenza di sostenere la capacità del sistema imprenditoriale di aggregarsi e fare innovazione attraverso il rafforzamento delle competenze, debba intervenire anche attraverso politiche per sostenere questo processo.

Il nuovo Fondo prevede in questa direzione delle quote di riserva volte a qualificare la destinazione e a migliorare l’efficacia dell’intervento rispetto alla domanda di competenze. E alla sua necessaria innovazione in ragione delle dinamiche economiche in atto ed ai fabbisogni professionali. L’intervento del nuovo Fondo Competenze per le Innovazioni viene rivolto prioritariamente agli asset in grado di rispondere meglio alla qualificazione della domanda di lavoro, con l’obiettivo di rafforzare le competenze della forza lavoro, anche in entrata.

E si distingue nelle seguenti linee di intervento, distinte per i soggetti economici di riferimento.

  1. Sistemi formativi: sistemi caratterizzati dalla presenza di almeno una grande impresa di riferimento che agisce come capofila, per interventi che coinvolgono anche la relativa catena di fornitura o aziende clienti o controllate, nei quali una percentuale significativa dei lavoratori partecipa all’intervento formativo, ma non è diretto dipendente della capofila e opera nella catena dei fornitori o delle aziende controllate dalla capofila. Per questa linea di intervento il tetto massimo del contributo riconoscibile per ciascuna istanza è fissato in 12 milioni di euro per ogni “sistema formativo” proponente.
  2. Filiere formative: sistemi di piccole e medie imprese, che operano nell’ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica identificabile, nell’ambito di sistemi organizzati o non organizzati e che aderiscono a un progetto formativo di riferimento presentato da una impresa capofila. Per questa linea di intervento il tetto massimo del contributo riconoscibile per ciascuna istanza è fissato in 8 milioni di euro per ogni “filiera formativa” proponente.
  3. Altro: per una quota rimanente a tutte le imprese e datori di lavoro che si trovino in altre condizioni e che soddisfino i requisiti richiesti dai contenuti, piani e interventi formativi finanziabili. In questa terza linea di intervento il tetto massimo del contributo riconoscibile per ciascuna istanza è fissato in 2 milioni di euro per impresa.

Le risorse sono inizialmente così ripartite: sistemi formativi e filiere formative per un 25% per ogni tipologia e 50% per i singoli datori di lavoro della terza tipologia prevista.

Coinvolti anche i lavoratori “in ingresso”

Una novità del Fondo Nuove Competenze riguarda l’estensione dell’intervento rispetto ai destinatari. Oltre ai lavoratori dipendenti, estende i destinatari anche alla formazione “in ingresso” per i disoccupati preselezionati dall’impresa. Il Fondo sostiene anche interventi formativi rivolti a giovani neoassunti e a disoccupati selezionati dalle imprese, con particolare attenzione ai disoccupati preselezionati per l’assunzione. E prevede anche uno specifico intervento per i disoccupati preselezionati per svolgere attività di lavoro stagionale. Si indica una distinzione tra la modalità di formazione in ingresso per lavoratori a tempo indeterminato e quella prevista per i lavoratori stagionali, di durata inferiore.

Il modello di intervento diventa in questo modo una componente del sistema delle politiche attive. Per sostenere l’impatto occupazionale si prevede un obbligo di inserimento minimo dei lavoratori preselezionati e coinvolti nella formazione. È inoltre possibile che l’intervento formativo, definito negli ambiti e nelle modalità indicate, sia erogato con modalità a voucher. Si tratta dei “voucher formativi per l’innovazione”, particolarmente richiesti dalle piccole imprese e dai datori di lavoro.

In questo caso vengono progettate e presentate le proposte formative, che vanno a costituire la “library” (un catalogo) a disposizione di imprese e lavoratori. In cui vengono esplicitate: le finalità della proposta formativa, il settore di riferimento, i profili dei destinatari, i profili dei docenti coinvolti, le modalità di erogazione della formazione, i contenuti/monte ore/ competenze in esito, le modalità di attestazione delle competenze acquisite, il valore economico del voucher. Gli Enti di formazione accreditati ai sensi del decreto certificazione IVC possono presentare una library di attività formative erogate a voucher alle Regioni, a Sviluppo Lavoro Italia e ai Fondi Interprofessionali comprendente i percorsi formativi nell’ambito delle aree di intervento del Fondo.

I percorsi formativi accessibili a voucher sono caricati anche sulla piattaforma gestionale di riferimento a livello nazionale. Il nuovo Fondo prevede interventi di miglioramento gestionale nell’implementazione della piattaforma, nella gestione degli interventi, nella semplificazione amministrativa. Nonché nella rendicontazione degli interventi. Le novità introdotte hanno infatti richiesto investimenti importanti nella organizzazione di una adeguata piattaforma di gestione e amministrazione del fondo.

Il decreto di attuazione e l’avviso prevedono la definizione di un unico quadro di riferimento relativo a procedure di controllo e metodi applicati, criteri di validità, tempi di chiusura e rendicontazione delle azioni formative. Per le imprese che non aderiscono a fondi è stabilito un quadro di regole di presentazione, gestione e di rendicontazione analogo a quello previsto per le imprese aderenti. Senza difformità di trattamento e di possibile eleggibilità dei costi. Si è anche previsto il rafforzamento della struttura di gestione presso l’attuale Sviluppo Lavoro Italia.

Il Sistema Informativo per l’Apprendimento

Al fine di rendere strutturale la misura di sostegno, il Ministero del Lavoro intende verificare la fattibilità dell’implementazione e dello sviluppo della piattaforma. Quale ambiente informativo di riferimento su cui far convergere, ai fini delle politiche attive, i dati della piattaforma Siisl (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

A fronte del completamento delle disposizioni relative all’attestazione e certificazione della formazione svolta nelle diverse modalità previste dal decreto IVC sulla certificazione delle competenze, appare opportuno intervenire per sostenere razionalizzazione e comunicazione dell’offerta di formazione continua nell’ambito dell’implementazione del Siisl come sistema informativo nazionale di riferimento per l’accesso alle politiche attive e alla formazione.

La piattaforma nazionale Siisl viene sviluppata per diventare un ambiente unico. Dove il datore di lavoro e il lavoratore possano avere conoscenza e accesso a tutte le offerte formative finanziate con fondi pubblici e privati, anche nell’ambito del sistema dell’apprendimento continuo. La collaborazione con il sistema dei fondi interprofessionali e gli enti bilaterali e l’interoperabilità dei sistemi informativi può consentire la creazione di una banca dati dei corsi e dell’offerta formativa per l’apprendimento continuo.

La piattaforma inoltre offrirà servizi tesi a semplificare l’accesso ai corsi e a orientare nelle scelte i lavoratori, i disoccupati, gli utenti dei servizi per il lavoro. Si prevede l’implementazione di sistemi di Intelligenza Artificiale volti a individuare i corsi ottimali rispetto alle esigenze espresse dall’azienda e le competenze di partenza del lavoratore. Inoltre, la piattaforma potrà essere strutturata per consentire l’iscrizione ai corsi e per l’erogazione dei corsi on line. Ciascun corso potrà essere valutato dalle aziende che ne hanno usufruito, attraverso uno specifico sistema di rating. Creando un meccanismo virtuoso che tende a premiare i corsi più efficaci, in conformità e in attuazione di quanto già previsto dalla legge.

Romano BeniniChi è Romano Benini

Romano Benini è professore straordinario di Sociologia del welfare e coordinatore del corso di laurea in Consulenza del lavoro presso la Link Campus University di Roma e docente di Sociologia del Made in Italy presso l’Università La Sapienza di Roma. Giornalista economico, è autore di Il posto giusto, il programma di Rai3 su formazione e mercato del lavoro, e consulente della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, della Cna nazionale e di diverse istituzioni. Tra i libri più recenti: Il fattore umano (Donzelli, 2016), Lo stile italiano, Mutamenti sociali e inclusione attiva (Eurilink, 2018), Il posto giusto (Eurilink, 2020).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here