di Giovanni Galvan | Il terzo Fondo Nuove Competenze rappresenta una grande opportunità nello scenario della formazione continua finanziata in Italia.
Si tratta, infatti, di un contributo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzato a rimborsare – più che i costi della formazione stessa – il costo dei lavoratori che si formano in orario di lavoro su materie specifiche. Fornendo l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato del lavoro.
Gli scorsi anni sono già stati pubblicati due avvisi. Uno a novembre 2020 per 730 milioni di euro; l’altro a dicembre 2023 per 1 miliardo di euro. Lo scorso dicembre è stato pubblicato l’avviso per la terza edizione, con una dotazione finanziaria complessiva di 731 milioni di euro, integrabile con altre forme di finanziamento stabilite nell’avviso. Il contributo di 730 milioni, a valere sulle risorse rivenienti dal “Programma nazionale Giovani, donne e lavoro”, è fondamentale al raggiungimento di una delle priorità stabilite dalla programmazione 2021-2027: la formazione di nuove competenze per le transizioni digitale ed ecologica.
L’impegno di 1 milione di euro è, invece, riservato alla gestione delle istanze dei lavoratori stagionali, con una disciplina ad hoc all’interno dell’avviso. Sarà possibile presentare le istanze a partire dal 10 febbraio 2025, alle ore 10.00, fino al 10 aprile successivo.
Le competenze strategiche
Le materie principali oggetto della formazione per accedere al terzo fondo nuove competenze, a cui si aggiungono eventuali altri fabbisogni stabiliti nell’avviso, riguardano:
- sistemi tecnologici e digitali;
- introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale;
- sostenibilità e impatto ambientale;
- economia circolare;
- transizione ecologica;
- efficientamento energetico;
- welfare aziendale e benessere organizzativo.
Linee di intervento del terzo Fondo Nuove Competenze
La dotazione di 730 milioni di euro è ripartita per categorie di regioni (più sviluppate, in transizione, meno sviluppate) ed è destinata alle seguenti tipologie di intervento.
Sistemi formativi: 25%, 182,5 milioni di euro
Sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player. Il progetto formativo deve coinvolgere almeno una Big Player, classificata come grande impresa, e identificata in qualità di “capofila”.
- Formazione: almeno 100 lavoratori in formazione (massimo il 60% provenienti dalla capofila e almeno il 40% dagli altri datori di lavoro).
- Raggruppamento: minimo 3 datori di lavoro (una Big Player e almeno altri due datori di lavoro, sono ammesse anche società controllate).
- Contributo massimo riconoscibile: 12 milioni di euro.
Filiere formative: 25%, 182,5 milioni di euro
Sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese micro, piccole e medie che operano preferibilmente in distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica. Il progetto formativo deve coinvolgere datori di lavoro non classificati come grande impresa e prevedere, comunque, un capofila.
- Formazione: almeno 10 lavoratori (il numero dei lavoratori di ogni datore di lavoro non può essere superiore al 25% del totale dei partecipanti).
- Raggruppamento: almeno 5 datori di lavoro (anche società controllate).
- Contributo massimo riconoscibile: 8 milioni di euro.
Singoli datori di lavoro: 50%, 365 milioni di euro
In questa terza linea di intervento il piano deve prevedere il coinvolgimento di almeno 3 lavoratori. Il contributo massimo riconoscibile per ciascuna istanza è fissato in 2 milioni di euro per datore di lavoro.
Il contributo orario
Il fondo nuove competenze copre parte del costo orario dei lavoratori coinvolti in percorsi formativi, con diverse percentuali di finanziamento a seconda degli interventi.
Per i piani monoaziendali:
- 100% del costo contributivo,
- 60% del costo retributivo.
Per i piani di Sistemi formativi e Filiere formative:
- 100% del costo contributivo,
- 80% del costo retributivo.
Il contributo relativo al costo del lavoro è riconosciuto, al netto di agevolazioni, sgravi contributivi e altre sovvenzioni, solo per le ore di formazione effettivamente svolte e rendicontate a saldo.
Disoccupati e bonus assunzioni
La quota di retribuzione è pari al 100% nel caso di disoccupati, da almeno 12 mesi, assunti successivamente alla data di pubblicazione del decreto, il 3 dicembre 2024, e prima dell’avvio della formazione. Inoltre, a seguito della contrattualizzazione del 70% dei disoccupati che hanno partecipato alla formazione, è previsto per il datore di lavoro un contributo aggiuntivo di 800 euro per ogni disoccupato assunto.
Il beneficio derivante da FNC non rientra negli aiuti di stato, la misura è però cumulabile con altri sgravi fiscali. Per la formazione degli stagionali non è contemplata una suddivisione per categoria di regioni e il bonus assunzione è soggetto, in questo caso, alla normativa degli aiuti di stato in regime de minimis.
Richiesta di anticipo e saldo
Per il datore di lavoro è prevista la possibilità di richiedere un’anticipazione del 40% sull’importo a seguito di fidejussione.
I requisiti minimi per la richiesta del saldo sono i seguenti:
- 75% di frequentazione del percorso formativo;
- 30 ore di formazione (massimo 150);
- conseguimento della certificazione delle competenze acquisite.
La formazione è ammessa anche nella modalità a distanza, sia sincrona che asincrona. Le attività formative per lo sviluppo delle competenze si devono concludere con la richiesta di saldo entro 365 giorni dalla data di notifica dell’approvazione dell’istanza.
Altri requisiti da rispettare nel terzo Fondo Nuove Competenze
In fase di saldo i Sistemi formativi e le Filiere formative dovranno aver rispettato anche altri requisiti.
Sistemi formativi
- almeno 3 datori di lavoro (inclusa la capofila) che non abbiano rinunciato,
- almeno 90 lavoratori che abbiano concluso i percorsi formativi nel rispetto di quanto indicato nell’avviso.
Filiere formative
- almeno 5 datori di lavoro (inclusa la capofila) che non abbiano rinunciato;
- almeno 9 lavoratori che abbiano concluso i percorsi formativi.
Il ruolo dei Fondi Interprofessionali
L’attività di formazione per i datori di lavoro iscritti a un Fondo Interprofessionale è finanziata, in tutto o in parte, dal Fondo secondo la disciplina da questi prevista. Il datore di lavoro iscritto a un Fondo che aderisce a Fondo Nuove Competenze deve obbligatoriamente indicarlo al momento della presentazione dell’istanza. Ai fini del mantenimento dell’ammissibilità al contributo, l’adesione al Fondo indicato nell’istanza non potrà essere revocata fino alla presentazione del saldo.
Le uniche circostanze in cui un datore di lavoro può partecipare a FNC senza un Fondo Interprofessionale sono:
- alla data di pubblicazione del decreto non aderiva ad alcun Fondo, e non intenda sceglierne uno entro la data della presentazione dell’istanza,
- il Fondo a cui aderisce non partecipa agli interventi previsti da FNC,
- il Fondo ha comunicato al Ministero del Lavoro l’esaurimento delle risorse necessarie al finanziamento dell’intervento formativo. In questo caso il datore di lavoro può partecipare seguendo le regole ministeriali o anche rinunciare.
Principali novità
Siamo giunti alla terza fase di un percorso, nato nell’ambito post Covid-19, che si è trasformato nel tempo da strumento di sostegno a strumento di sviluppo delle imprese e dei lavoratori.
Le procedure previste sono complesse, sia per i vincoli normativi che per eccessiva burocrazia che richiede un notevole sforzo organizzativo agli attori coinvolti. Si auspica, pertanto, un’assistenza tecnica rapida e performante da parte del Ministero che ha preso in capo questa nuova sfida.
I Fondi, che della formazione continua sono alfieri, stanno acquisendo un ruolo sempre più centrale e autonomo. Pur nella consapevolezza che la maggior parte delle istanze dagli aderenti a un Fondo non saranno coperte a causa del notevole squilibrio delle risorse messe a disposizione per FNC rispetto a quelle che possono erogare per questa iniziativa.
Altra novità è rappresentata dalla promozione di reti lavorative di collaborazione. L’avviso non è quindi più rivolto solo ai singoli datori di lavoro, al fine di favorire al meglio l’accrescimento delle competenze del personale e nuova occupazione. Rilevante l’apertura anche ai disoccupati, e non solo ai lavoratori già in servizio, che rappresentano un target importante. Da evidenziare, infine, il ruolo determinante del Pnrr nel finanziamento di quest’intervento, finalizzato a garantire la transizione digitale ed ecologica delle imprese.
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