di Tiziano Menduto* |
Una normativa che sancisca quali siano le spese pubbliche e le entrate previste in Italia viene obbligatoriamente a incidere, direttamente o indirettamente, anche sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Per questo motivo ci soffermiamo sulla Legge di Bilancio 2019 – Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” entrata in vigore, con alcune eccezioni, il primo gennaio 2019, che riporta novità in materia di prevenzione e vigilanza.
« La Legge di Bilancio 2019 indica che al fine di “rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” è stato predisposto un aumento degli importi delle sanzioni per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale »
L’apparato sanzionatorio
Una delle principali novità riguarda l’apparato sanzionatorio, con riferimento alle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di salute e sicurezza. La legge di Bilancio indica che al fine di “rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” è stato predisposto un aumento degli importi delle sanzioni per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale e, in particolare, nella misura del 10% gli importi delle sanzioni sia in via amministrativa che penale relative alla violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
Tralasciando di approfondire gli altri aumenti delle sanzioni, segnaliamo che la Legge di Bilancio indica che “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”. E tali maggiorazioni, “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” sono destinate “all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato”.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso la Circolare n. 2/2019 del 14/01/2019 – art. 1, comma 445 lett. d) e f), L. n. 145/2018 che offre chiarimenti circa la maggiorazione delle sanzioni.
Un’altra novità riguarda proprio l’Inl, istituito a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 149/2015: con l’obiettivo di rafforzarne l’attività di vigilanza è prevista l’immissione in ruolo, attraverso procedure concorsuali, di 930 unità, prevalentemente ispettive, nell’arco di 3 anni.
I tagli all’Inail e alla sicurezza
La legge di bilancio contiene poi la riduzione delle tariffe che le aziende devono versare all’Inail per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 2019-2021: si indica che a causa di questa riduzione sono attese “minori entrate, pari a euro 410 milioni per l’anno 2019, a euro 525 milioni per l’anno 2020 e a euro 600 milioni per l’anno 2021”. Il problema è che per far fronte a queste minori entrate si provvede a diversi tagli e risparmi. E tra questi tagli è prevista anche una riduzione delle risorse strutturali destinate dall’Inail per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
È dunque prevista una riduzione “per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 delle risorse strutturali destinate dall’Inail per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i seguenti importi: 1) euro 110 milioni per il 2019; 2) euro 100 milioni per il 2020; 3) euro 100 milioni per il 2021”.
Ed è prevista, tra l’altro, anche “una riduzione per ciascuno degli anni 2020 e 2021 delle risorse destinate allo sconto per prevenzione secondo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e relative modalità di applicazione, per i seguenti importi: 1) euro 50 milioni per il 2020; 2) euro 50 milioni per il 2021”.
La gestione dei certificati e la sicurezza antincendio
Da segnalare, tra le novità della Legge di Bilancio 2019, anche quelle relative alla gestione telematica dei certificati di infortunio e malattia professionale e alla prevenzione degli incendi negli edifici storici.
Nella legge è indicato che l’Inail trasferisce al Fondo sanitario nazionale l’importo di 25 milioni di euro “per l’attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all’articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.
Infine, in materia di sicurezza antincendio per gli edifici storici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, il Ministero per i beni culturali “provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi”.
La messa a norma delle criticità rilevate e l’adempimento delle eventuali prescrizioni dovrà avvenire con riferimento alle scadenze di specifici futuri decreti, ma non oltre il 31 dicembre 2022. Segnaliamo in conclusione che la legge si sofferma poi su altri aspetti: finanziamento dei corsi per reinserimento lavorativo, progettazione di beni ed edifici pubblici, inquinamento acustico, bonifica siti di interesse nazionale.
* Articolo realizzato in collaborazione con PuntoSicuro, dal 1999 il primo quotidiano online sulla sicurezza