Un tavolo operativo per il caporalato

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caporalato agricoltura

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri delle Politiche Agricole, Giustizia e Interno, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2019, il Decreto Interministeriale 4 luglio 2019 con l’organizzazione e il funzionamento del tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Le funzioni del tavolo per il caporalato

Il tavolo – si legge all’art. 1 del decreto – svolgerà le seguenti funzioni:

– predisposizione del piano triennale che individua le principali linee di intervento;
– indirizzo e programmazione delle attività istituzionali finalizzate al contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura;
– monitoraggio sull’attuazione degli interventi previsti dal piano triennale;
– monitoraggio sull’attuazione della legge n. 199 del 4 novembre 2016;
– coordinamento delle azioni intraprese dalle diverse istituzioni attraverso la gestione condivisa degli interventi volti alla prevenzione del fenomeno, ferme restando le competenze delle forze di polizia e dell’autorità di pubblica sicurezza ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121;
– condivisione delle buone prassi sperimentate a livello locale e loro possibile riproduzione in altre realtà territoriali;
– condivisione e confronto sulla programmazione dei pertinenti Fondi europei per il finanziamento di azioni di prevenzione e contrasto al caporalato;
– elaborazione di proposte normative relative al contrasto e alla prevenzione del fenomeno;
– collaborazione con la cabina di regia e con le sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità.

Il tavolo operativo è organizzato in sei gruppi lavoro (art. 5) e ciascun gruppo, nell’ambito della materia di competenza, esercita il monitoraggio sull’attuazione del piano. Il tavolo ha una durata di tre anni e può essere prorogato ulteriormente di un triennio.

I rappresentati dei vari ministeri si riuniscono almeno tre volte all’anno e comunque, in caso di necessità, può esserne chiesta la convocazione su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei rappresentanti istituzionali o di uno dei coordinatori dei gruppi di lavoro.

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