Ancora dubbi sul Decreto Dignità

Luci e ombre della circolare Inps n. 121/2019 relativa all’incremento del contributo addizionale Naspi per i contratti a termine.

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di Amedeo Tea*|

Con la circolare n. 121 del 6 settembre 2019, l’Inps ha fornito (finalmente) le necessarie (e tanto attese) istruzioni operative per gestire gli adempimenti riguardanti l’aumento dello 0,50% del contributo addizionale Naspi dovuto sui rinnovi dei contratti a tempo determinato introdotto dal Decreto Dignità.

In premessa, la circolare esordisce dalle disposizioni normative in materia richiamando, in particolare, proprio le innovazioni alla base della misura di cui si attendeva, per l’appunto, l’attuazione. Più precisamente, il Decreto Dignità ha ridotto a 12 mesi la durata massima del contratto a tempo determinato e a 24 mesi la durata massima dei medesimi rapporti intercorrenti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale prevedendo, all’art. 3, comma 2, l’elevazione del contributo addizionale che finanzia la Naspi dovuto dai datori di lavoro nella misura dello 0,50 % in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato.

La circolare, prima di entrare nel vivo dell’argomento, si sofferma nel puntualizzare due aspetti che, seppur rilevanti sul piano generale, risultano, a parere di chi scrive, abbastanza (dis)organici sul piano dei contenuti.

  1. La decorrenza temporale: le nuove disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine “si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (D.L. 87/2018), nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”. La decorrenza di applicazione dell’incremento del contributo addizionale Naspi nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato rimane, invece, fissata al 14 luglio 2018;
  2. La modifica intervenuta dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 87/2018 per mano dell’art. 1, comma 403, della legge di bilancio 2019: le disposizioni dell’art. 1 e dei successivi 2 e 3 del D.L. n. 87/2018 “non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

    Il campo d’applicazione

    Come già evidenziato, a seguito della modifica operata dalla legge n. 96/2018, di conversione del D.L. n. 87/2018, il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, con esclusione dei rinnovi dei contratti di lavoro domestico. Prima di dischiudere i primi dubbi interpretativi, è opportuno richiamare la differenza tra i due istituti della proroga e del rinnovo.

    A tal proposito, la circolare n. 18/2014 del Ministero del Lavoro precisa: “Si ricorda che la proroga è un istituto diverso da quello dei ‘rinnovi’. In particolare, va ricordato che si ha ‘proroga’ di un contratto nel caso in cui, prima della scadenza del termine, lo stesso venga prorogato ad altra data. Si ha invece ‘rinnovo’ quando l’iniziale contratto a termine raggiunga la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti vogliano procedere alla sottoscrizione di un ulteriore contratto”.

    Chiariti i significati di proroga e rinnovo, comunque, non tardano ad affiorare le perplessità, laddove la circolare, a proposito della somministrazione, si limita ad affermare, sic et simpliciter, che l’aumento del contributo addizionale Naspi opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore, ovvero, nell’ipotesi inversa. Tale semplicistica asserzione farebbe leva soltanto sul fatto che il Decreto Dignità, avendo esteso la nuova disciplina dei rapporti a termine anche alla somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato, anche sul piano contributivo, condurrebbe a un’unica (ma potenzialmente discutibile) direzione a favore dell’Istituto, visto che il contributo addizionale sarebbe sempre dovuto.

    Un’ulteriore contraddizione emergerebbe in relazione all’interlocuzione tra Inps e Ministero del Lavoro, secondo cui, qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine si configuri un rinnovo e non una proroga anche se l’ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità. In tal caso, trattandosi di rinnovo, il contributo è dovuto. Diversamente, nell’ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo. Pertanto, il contributo non è dovuto.

    Da ultimo la circolare, che ribadisce la decorrenza temporale dell’aumento del contributo addizionale per i rinnovi intervenuti a far data dal 14 luglio 2018, precisa che l’incremento del contributo addizionale sia dovuto con riferimento al rinnovo di ogni tipologia di contratto a termine al quale si applica il contributo addizionale, ivi compresi i contratti nel rapporto di lavoro nel settore marittimo.

    L’aumento del contributo

    Anche in questo caso l’Inps, confermando la precedente circolare n. 17/2018 del Ministero del Lavoro, fornisce un’interpretazione estensiva finalizzata a una lettura progressiva dell’aliquota. In concreto, l’art. 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018 dispone che il contributo addizionale Naspi è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato e quindi non una tantum da pagare soltanto al primo rinnovo. In concreto, al primo rinnovo del contratto a tempo determinato la misura ordinaria dell’1,4% andrà incrementata dello 0,5%. In tal modo verrà determinata la nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere nuovamente l’incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo.

    Analogo criterio dovrà essere utilizzato per eventuali rinnovi successivi, avuto riguardo all’ultimo valore base che si sarà venuto a determinare per effetto delle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi. Se è vero che la circolare in maniera tranchant semplicemente afferma che il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo è altrettanto vero che, soprattutto in tema di somministrazione, una lettura più approfondita della circolare fa emergere qualche interrogativo. Infatti, nel caso in cui ci fosse stato, prima di un contratto a tempo determinato, un rapporto di somministrazione, non si capisce bene “chi paga quanto”, nel senso che se, estensivamente, si dovesse (per ipotesi) tenere conto di tutti i rinnovi intercorsi tra agenzia e lavoratore, indipendentemente da quelli intercorsi con il medesimo utilizzatore, allora l’utilizzatore dovrebbe farsi carico (anche) di tutti i rinnovi occorsi con un altro utilizzatore?

Esclusione e lavoro stagionale

Occorre circoscrivere, nell’ambito di applicazione della misura de qua, i casi in cui non si applica l’aumento del contributo addizionale atteso che sono già esclusi dalla predetta contribuzione addizionale. Ci si riferisce:

  • ai rapporti a tempo determinato degli operai agricoli;
  • ai rapporti di lavoro contemplati dall’articolo 2, comma 29, della legge 92/2012 ovvero: lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al Dpr 1525/1963, apprendisti, lavoratori dipendenti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni.

Per converso, sono soggetti al contributo addizionale, ma non all’aumento del contributo i rinnovi relativi al lavoro domestico, ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione.

Per quanto riguarda il tema della stagionalità, ricordiamo che esso si può declinare a seconda che si tratti delle attività stagionali, di cui al Dpr n. 1525/1963, oppure, di quelle previste dalla contrattazione collettiva. Nel primo caso, per espressa previsione normativa, tali attività sono escluse dall’obbligo di versamento del contributo addizionale e, quindi, dall’aumento in caso di rinnovo, mentre, nel secondo caso risultano sia il contributo addizionale che le relative maggiorazioni sempre dovute.

A questo proposito, risulta significativa la lettera del 21 ottobre 2019 che la presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha inviato al Ministro del Lavoro, chiedendo un intervento teso a integrare la nozione di stagionalità con quella contemplata dalla contrattazione collettiva per ampliare la portata dell’esclusione dei lavoratori stagionali dal pagamento del contributo addizionale Naspi al fine di evitare la penalizzazione sotto il profilo economico.

La restituzione del contributo

Sul punto, la circolare bene fa a richiamare le due fattispecie relative alla restituzione del contributo addizionale:

  1. trasformazione del contratto a tempo In questa ipotesi le condizioni per la restituzione del contribuito addizionale intervengono successivamente al decorso del periodo di prova;
  2. assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine sempre successivamente al decorso del periodo di La misura della restituzione si determina detraendo dalle mensilità di contribuzione addizionale spettanti al datore di lavoro un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato all’instaurazione del nuovo rapporto a tempo indeterminato.

Ciò premesso è importante evidenziare, però, che la restituzione comprende anche l’aumento del contributo addizionale ma, si badi bene, in caso di più rinnovi, è suscettibile di recupero l’importo del contributo addizionale e del relativo incremento afferenti all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.

Alcuni nuovi dubbi interpretativi

Coerentemente all’orientamento restrittivo fornito anche dal Ministero del Lavoro, l’Istituto, nel rispetto delle previsioni, altro non fa che confermare la linea già espressa. Le considerazioni conclusive che si possono trarre dalla lettura della circolare (che giunge a distanza di oltre un anno dalla conversione in legge del Decreto Dignità), sono insoddisfacenti, atteso che emergono nuovi dubbi interpretativi che necessiteranno al più presto di ulteriori interventi chiarificatori.

A tal riguardo, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, negli approfondimenti del 10 e del 15 ottobre 2019, ha puntualizzato come il contributo dello 0,5% non sia applicabile al contratto intermittente a tempo determinato, perché “il concetto di rinnovo proprio del contratto intermittente mantiene una natura giuridica differente, essendo il rinnovo del tempo determinato ontologicamente speciale, prevedendo le causali e, come tale, non estensibile in via analogica ad altre fattispecie. Emerge che la previsione di cui all’art. 2, comma 28, legge n. 92/2012 nella parte in cui prevede l’applicazione dello 0,5% ai rinnovi, non possa trovare applicazione alla fattispecie del contratto intermittente a tempo determinato, per mancanza di previsione legislativa e impossibilità di applicazione analogica”.

Last but not least, non si può non osservare come nel nostro Paese si continui a perseverare lungo la direttrice di un’apparente semplificazione, orientando al contrario gli interventi solo su strumenti di tipo “normativo”, non considerando che una reale diminuzione del costo del lavoro, unita a condizioni economiche dinamiche, restano imprescindibili per il decollo del nostro mercato del lavoro.


* Amedeo Tea è Consulente del Lavoro e Revisore dei Conti, ha un Master in diritto del lavoro ed è Adapt professional fellow.

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