Licenziamenti indotti e Naspi: una sentenza che fa riflettere

Alcune considerazioni in merito alla recente sentenza 106/2020 del Tribunale di Udine in tema di licenziamenti “indotti” e ticket Naspi.

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di Luigi Beccaria* |

Si ravvisano negli ultimi tempi sempre più casi di licenziamenti “indotti”, ossia licenziamenti per giusta causa (pur nella palese assenza di elementi che ledano il vincolo fiduciario, o nella loro artefatta creazione), con i quali da un lato il datore di lavoro elude in modo sicuro il divieto di licenziamento e dall’altro il lavoratore licenziato diventa percettore di Naspi.  Una recente sentenza del Tribunale di Udine ha però statuito il diritto del datore di lavoro a ottenere il risarcimento della somma corrispondente al “ticket Naspi” dovuto a causa di un licenziamento, appunto, “indotto”.

Come tristemente noto, il protrarsi dell’emergenza epidemiologica, oltre a creare un affanno nella gestione sanitaria, ha generato una crisi senza precedenti nel lavoro e nell’economia, che il legislatore (sebbene tale termine sia impiegato impropriamente, atteso che di fatto il Parlamento, astrattamente depositario del potere legislativo, ha svolto un ruolo ornamentale nei mesi di crisi, demandando – o non impedendo che ciò avvenisse – al governo il monopolio nell’assunzione dei provvedimenti ‘emergenziali’, sia in tema di limitazione dei diritti, sia in tema economico) ha ritenuto di risolvere con un massiccio ricorso agli strumenti di ammortizzazione sociale (secondo l’ormai ben nota, e non ancora superata, configurazione da ‘mostro a cinque teste’) e, contestualmente, un divieto ai licenziamenti per motivi economici, la cui soglia si sposta sempre più in là, un po’ come la tartaruga rispetto ad Achille, o come la linea dell’orizzonte.

Un licenziamento indotto

Contestualmente, un fenomeno sempre più ricorrente (e su cui fino ad ora il governo non ha visto o ha finto di non vedere) è quello dell’accordo, prontamente vidimato in sede sindacale, che prevede un licenziamento per giusta causa (pur nella palese assenza di elementi che ledano il vincolo fiduciario, o nella loro artefatta creazione), finalizzato al conseguimento di reciproci vantaggi: da un lato il datore di lavoro elude in modo sicuro il divieto di licenziamento; dall’altro il lavoratore licenziato diventa percettore di Naspi, la cui erogazione è molto più sicura e tempestiva (e talvolta anche superiore come quantum) rispetto alla cassa integrazione, contraddistinta da ben noti ritardi e complicazioni procedurali.

Questo vaso di Pandora è stato parzialmente scoperchiato con la sentenza n. 106/2020 del Tribunale di Udine, con cui il giudice ha statuito il diritto del datore di lavoro a ottenere il risarcimento della somma corrispondente al “ticket Naspi” (nella fattispecie l’importo di 1.469 euro) dovuto a causa di un licenziamento “indotto” e addirittura richiesto dal lavoratore, verosimilmente per i motivi soggettivi di cui sopra.

Licenziamenti e sussidi sicuri

La sentenza, che è ipotizzabile verrà smentita nei successivi gradi di giudizio, è senza dubbio incompleta, considerato che, una volta riconosciuto che il licenziamento per giusta causa è completamente artefatto e vincolato solo alla volontà del lavoratore di percepire un sussidio “sicuro”, logica vorrebbe che non solo egli dovrebbe ristorare il datore di lavoro dell’importo del ticket, ma anche perdere diritto alla Naspi stessa.

Ma ciò colliderebbe troppo con il sempiterno principio del “favor lavoratoris”, e per questo è lecito aspettarsi che, qualora la vicenda, senza dubbio degna di interesse nomofilattico, rientrasse nella giurisdizione della Corte di Cassazione, il coraggioso (seppur si ribadisce incompleto) tentativo del giudice di merito di far corrispondere maggiormente la dimensione dell’ “essere” a quella del “dover essere” verrà smentito: ma se non altro avrà avuto il merito di alimentare il dibattito sul tema tra studiosi e operatori (più difficilmente tra i politici, che si vedrebbero privati di una larga fetta di consenso se intervenissero in maniera restrittiva sull’elargizione di sussidi). Del resto, al di là delle pronunce di qualche giudice di merito poco convenzionale (sebbene di fatto aderente ai principi giuridici generali in tema di risarcimento del danno), è evidente che tutto il discorso si fonda su una distorsione ab origine, e cioè la previsione (la cui unica logica mi pare quella del consenso politico, ma che non ha certamente alcun titolo giuridico né etico) per cui il dipendente licenziato per giusta causa ha diritto alla percezione della Naspi: il che significa, per essere chiari, che se un lavoratore ruba, commette un reato, o compie qualsiasi altro atto sufficientemente grave da ledere immediatamente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, potrà venire sussidiato fino ai due anni successivi e, parallelamente, il datore di lavoro che ha subìto il comportamento posto a base del provvedimento espulsivo (a sua volta potenzialmente foriero di danni) sarà costretto, ipso iure, a pagare il ticket di licenziamento!

È evidente che con questa premessa, già di per sé perversa, l’emergenza epidemiologica e il conseguente divieto di licenziamento (se non per giusta causa, non essendo chiaramente tollerabile che rimangano assunti dipendenti che compiono reati o altri comportamenti di cui sopra conservando l’occupazione presso il datore di lavoro con cui si è verificata la lesione del vincolo fiduciario) hanno reso il fenomeno più evidente e più pervasivo.

Un fenomeno grave

Questa sentenza, il suo eventuale trascinamento in successivi e più solidi gradi di giudizio e il dibattito che genererà, serviranno a cambiare il quadro? Molto probabilmente no, ma se non altro contribuiranno ad accendere i riflettori su un fenomeno sommerso di non indifferente gravità.


* Luigi Beccaria è avvocato ed è partner di Studio Elit. Collabora con l’Università degli Studi di Milano e con l’Università Cattolica del Sacro Cuore.


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